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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile
5Se nell’ambito di un progetto di costruzione viene soppresso un ospedale protetto o un centro sanitario protetto e il tasso di copertura dei posti letto scende di conseguenza sotto lo 0,6 per cento della popolazione con dimora fissa, nella domanda di soppressione occorre indicare la sostituzione reale. Questa sostituzione deve avvenire nell’ambito della pianificazione del Servizio sanitario coordinato. Essa deve essere attuata entro dieci anni dalla soppressione.
Art. 36a Installazioni tecniche delle costruzioni di protezione
(art. 71 cpv. 2 LPPC)
1Le installazioni tecniche delle costruzioni di protezione comprendono:
a. gli impianti elettrici;
b. gli impianti di riscaldamento, di ventilazione e di climatizzazione;
c. gli impianti sanitari;
d. gli elementi edilizi.
2L’UFPP determina quali componenti sono compresi in dettaglio nei settori di cui al capoverso 1.
Art. 36b Forfetizzazione dei costi supplementari riconosciuti
(art. 71 cpv. 2 LPPC)
L'UFPP può forfetizzare i costi supplementari riconosciuti.
Titolo prima dell’art. 40j
Sezione 3: Valutazione degli oggetti assistita dall’ordinatore per la protezione delle infrastrutture critiche
Art. 40j Organo responsabile e scopo
L’UFPP effettua la valutazione degli oggetti assistita dall’ordinatore nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche (COBE PIC). In essa vengono registrati costruzioni e impianti identificati come infrastrutture critiche a livello di oggetto (Inventario delle infrastrutture critiche).
Art. 40k Dati registrati nel sistema COBE PIC
Nel sistema COBE PIC possono essere registrati i dati seguenti:
a. nome, indirizzo aziendale, numero telefonico aziendale, coordinate, altitudine e superficie dell’oggetto critico;
b. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del gestore dell’oggetto;
c. cognome, nome, datore di lavoro, funzione professionale, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale della persona incaricata della sicurezza;
d. nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale del proprietario dell’oggetto;
e. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale e numero telefonico aziendale dell’interlocutore del comitato d’esperti;
f. cognome, nome, indirizzo aziendale, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale della persona che fornito le informazioni dettagliate sull’oggetto.
Art. 40l Acquisizione dei dati
L’UFPP acquisisce i dati per il sistema COBE PIC presso i gestori di infrastrutture critiche, le associazioni e gli organi federali e cantonali competenti.
Art. 40m Comunicazione dei dati
L’UFPP comunica i dati del sistema COBE PIC ai gestori delle infrastrutture critiche, alle associazioni e agli organi cantonali e federali responsabili delle infrastrutture critiche.
Art. 40n Conservazione dei dati
1I dati inerenti alle persone fisiche registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché la relativa persona esercita la rispettiva funzione nell’ambito della protezione delle infrastrutture critiche, e al massimo per altri due anni dopo la soppressione della funzione in questione.
2I dati inerenti agli oggetti registrati nel sistema COBE PIC sono conservati almeno fintantoché il relativo oggetto è considerato infrastruttura critica, ma al massimo per i quattro anni successivi.
Titolo prima dell'art. 40o
Sezione 4: Comunicazione delle valutazioni relative all’istruzione
Art. 40o
Attuale art. 40j