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Consultazione 2013/68: Modifica dell'ordinanza sulla protezione civile (OPCi) · 7 pagine
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Ordinanza sulla protezione civile
m. firma dell’autorità di decisione con luogo e data.
2È possibile rinunciare a indicare i motivi e i rimedi giuridici allorché la decisione è interamente conforme alle domande delle parti e nessuna parte chieda la motivazione.
2. Ordinanza del 20 ottobre 20107 sugli interventi NBCN
Sezione 2a: Presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione
Art. 9a Organo responsabile
L’UFPP gestisce la presentazione elettronica della situazione per la protezione della popolazione.
Art. 9abisDati registrati nella PES per la protezione della popolazione
Nella PES per la protezione della popolazione sono registrati i dati seguenti:
a. nome dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione prioritaria per la protezione della popolazione (analisi coordinata della situazione BREL);
b. cognome, nome, e-mail aziendale, numero telefonico aziendale e numero di fax aziendale dell’interlocutore dell’organizzazione partner che partecipa all’analisi coordinata della situazione BREL;
c. nome e stato dell’azienda che rappresenta un acuto pericolo NBC o tecnico per la popolazione;
d. stato di un’infrastruttura in caso di evento prioritario per la protezione della popolazione.
Art. 9b Acquisizione dei dati
L’UFPP acquisisce i dati per la PES della protezione della popolazione presso gli organi competenti delle organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL.
Art. 9c Comunicazione dei dati
L’UFPP rende accessibili i dati della PES della protezione della popolazione alle organizzazioni che partecipano all’analisi coordinata della situazione BREL mediante procedura di richiamo.
Art. 9d Conservazione dei dati
I dati personali contenuti nella PES della protezione della popolazione sono conservati per al massimo dieci anni.
4. Ordinanza del 10 novembre 19938 sull’assicurazione militare
Art. 6 Titolo dell’articolo nonché cpv. 1 frase introduttiva e lett. c
Civili in servizio o in formazione per l’esercito o per la protezione
civile
1È considerato civile ai sensi dell’articolo 1a capoverso 1 lettera g numero 4 della legge, segnatamente, chiunque partecipa a esercizi militari e a servizi d’istruzione della protezione civile:
c. come partecipante all’istruzione ai sensi dell’articolo 40 capoverso 1 della legge federale del 4 ottobre 20029 sulla protezione della popolazione e sulla protezione civile.
7 RS 520.17
8 RS 833.11
9 RS 520.1