Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 45Fedlex · Rapporto esplicativo

semblea generale ordinaria dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza. In tal modo le società dispongono di un termine sufficiente per adeguare le loro infrastrutture elettroniche.

3.12.6 Approvazioni dell’assemblea generale

Secondo l’articolo 31 capoverso 1, le prescrizioni sull’approvazione degli importi complessivi della retribuzione fissa del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (vedi art. 18 cpv. 1 n. 1, 3 e 5) si applicano al più tardi in occasione della seconda assemblea generale ordinaria che si tiene dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza (1° gennaio 2014).

Secondo l’articolo 31 capoverso 2, gli importi complessivi delle retribuzioni variabili dei membri del consiglio d’amministrazione, della direzione e del consiglio consultivo (vedi art. 18 cpv. 1 n. 2, 4 e 6) si applicano per la prima volta per l’esercizio che inizia con l’entrata in vigore dell’ordinanza (1° gennaio 2014) o con quello successivo.

3.12.7 Obbligo di voto e di trasparenza

Secondo l’articolo 32, dal 1° gennaio 2015 gli istituti di previdenza assoggettati alla LFLP devono esercitare nell’interesse dei loro assicurati e in seno all’assemblea generale i diritti di voto delle azioni quotate in borsa che detengono (cfr. art. 22) e riferire sul modo in cui hanno esercitato questo obbligo (art. 23).

3.13 Entrata in vigore (art. 33)

L’articolo 197 numero 10 Cost. prescrive che entro un anno dall’accettazione dell’articolo 95 capoverso 3 da parte del Popolo e dei Cantoni, il Consiglio federale emani le disposizioni di esecuzione necessarie. Di conseguenza, il Consiglio federale deve emanare l’ordinanza al più tardi entro il 3 marzo 2014.

L’ordinanza deve però entrare in vigore già il 1° gennaio 201483, precisamente all’inizio dell’esercizio 2014. Nella maggior parte delle imprese infattil’esercizio coincide con l’anno civile.

La validità dell’ordinanza non è esplicitamente limitata nel tempo. In base all’articolo 197 numero 10 Cost., il Consiglio federale abrogherà però l’ordinanza nel momento dell’entrata in vigore delle disposizioni legali in senso formale che daranno esecuzione alla disposizione costituzionale.

83 Comunicato stampa del Consiglio federale del 26 mar. 2013.