Rapporto esplicativo
Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine
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sta disposizione è l’articolo 7 capoverso 1 delle Disposizioni finali e transitorie del titolo X del Codice delle obbligazioni (modifica del diritto del lavoro del 25 giugno 1971) che persegue il medesimo fine per i datori di lavoro e per i lavoratori e impedisce un’applicazione non uniforme del nuovo diritto82.
Le prescrizioni dell’ordinanza sono immediatamente e illimitatamente applicabili a un nuovo contratto di lavoro concluso dopo la sua entrata in vigore.
3.12.4 Elezione dei membri del consiglio d’amministrazione e del comitato di retribuzione
Secondo l’articolo 29 capoverso 1, l’assemblea generale elegge i membri del consiglio d’amministrazione (art. 3), il suo presidente (art. 4) e i membri del comitato di retribuzione (art. 7) durante la prima assemblea generale ordinaria che si tiene dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza (1° gennaio 2014). Ciò permette di evitare che nel 2013 alcune società eleggano i membri del consiglio d’amministrazione per una durata fino a sei anni (art. 710 cpv. 1 CO), differendo di conseguenza l’applicazione dell’ordinanza.
Secondo l’articolo 29 capoverso 2, il consiglio d’amministrazione vota le attribuzioni e le competenze del comitato di retribuzione fino a quando non siano fissate nello statuto (art. 12 cpv. 1 n. 3 in relazione con l’art. 27 cpv. 1).
3.12.5 Rappresentante indipendente
Le società devono disporre imperativamente di un rappresentante indipendente dall’entrata in vigore dell’ordinanza (1° gennaio 2014); da quel momento la rappresentanza da parte di un membro di un organo della società e la rappresentanza da parte di un depositario sono soppresse.
Poiché l’identità del rappresentante indipendente deve essere preannunciata nella convocazione all’assemblea generale, non si può pretendere che questi sia già stato eletto dagli azionisti quando si terrà la prima assemblea generale dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza (1° gennaio 2014). L’articolo 30 capoverso 1 prevede pertanto che, per la prima assemblea generale ordinaria o straordinaria dopo l’entrata in vigore dell’ordinanza (1° gennaio 2014), egli venga eccezionalmente designato dal consiglio d’amministrazione, a meno che sia già stato eletto volontariamente dagli azionisti.
Secondo l’articolo 30 capoverso 2, l’attribuzione al rappresentante indipendente di procure e istruzioni per via elettronica (art. 9 cpv. 3) deve essere possibile soltanto dalla secondo as-
82 Cfr. Botschaft vom 25. August 1967 des Bundesrates an die Bundesversammlung zum Entwurf eines Bunbis desgesetzes über die Revision des Zehnten Titels und des Zehnten Titels des Obligationenrechts (Der Arbeitsvertrag), BBl 1967 II 241, 426 seg. (testo disponibile soltanto in tedesco e francese).