Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/78: Ordinanza contro le retribuzioni abusive · 47 pagine

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La retribuzione annuale, che l’autore ha ricevuto dalla società in questione al momento del reato, deve tuttavia essere decisiva per calcolare il massimo ammissibile della pena pecuniaria (numero delle aliquote giornaliere x importo dell’aliquota giornaliera). Questo importo massimo non deve di regola eccedere il sestuplo della relativa retribuzione annuale. Tuttavia, fino al limite di 1,08 milioni di franchi prescritto dal diritto vigente si applicano le regole di calcolo abituali. In tal modo si evita anche che, a causa di una retribuzione annuale relativamente bassa per il mandato nel consiglio d’amministrazione della società interessata, sia pronunciata una pena pecuniaria non adeguata alla situazione personale ed economica dell’autore. Tale sarebbe per esempio il caso di una persona che esercita un mandato nel consiglio d’amministrazione di tre società anonime. Nel 2012 ha ricevuto una retribuzione annuale di 10 000 franchi dalla X-SA, dalla Y-SA ha ricevuto una retribuzione annuale di 500 000 franchi e dalla Z-SA di un milione di franchi. Quello stesso anno ha commesso un reato soltanto contro la X-SA. In questo caso, secondo la regola delle sei retribuzioni annuali, il massimo della pena pecuniaria totale sarebbe di 60 000 franchi, una sanzione inadeguata tenuto conto del reddito complessivo dell’autore.

Il giudice deve invece rispettare il limite massimo (sei volte la retribuzione annuale) se vuole irrogare una pena pecuniaria capitalizzata complessiva che supera 1,08 milioni di franchi. Con questo limite massimo si vogliono evitare pene pecuniarie di importo illimitato.

Soltanto nei casi di effettiva «retribuzione abusiva» il vigente sistema della pena pecuniaria non deve essere applicato. Inoltre, i futuri autori non dovranno per quanto possibile essere trattati meglio o peggio di tutti gli altri autori punibili per esempio in virtù del Codice penale o del diritto penale accessorio.

Poiché l’articolo 25 commina una «pena pecuniaria fino a 180 aliquote giornaliere» il problema delle retribuzioni annuali non si pone. Il calcolo dell’importo dell’aliquota giornaliera va pertanto eseguito conformemente ai principi generali.

3.12 Disposizioni transitorie (art. 26-32)

3.12.1 Diritto applicabile in generale

Né l’articolo 95 capoverso 3 né l’articolo 197 numero 10 Cost. vietano l’entrata in vigore graduale dell’ordinanza. L’ordinanza pondera una serie di interessi, tenendo conto da una parte dell’effetto immediato delle sue disposizioni e dall’altra della necessità delle società di disporre di un termine consono per adeguare il loro comportamento e i loro statuti/regolamenti alle nuove disposizioni imperative.

L’articolo 26 sancisce pertanto due principi di diritto transitorio:

• secondo il capoverso 1, gli articoli 1−4 del Titolo finale del CC80 si applicano alla presente

80 Codice civile svizzero del 10 dic. 1907 (CC, RS 210).