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Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 5 pagine
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Ordinanza sul bestiame da macello Indagine conoscitiva
Art. 22 Animali acquistati all'asta
1Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.71 sono computabili gli animali della specie bovina a partire da 161 giorni d'età acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.
2Per la categoria di carne e di prodotti carnei 5.74 sono computabili gli animali della specie ovina acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.
3Un animale può essere fatto valere una sola volta come acquistato all'asta.
Art. 23 Domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al
numero di animali acquistati all'asta
Le domande per l'ottenimento di quote del contingente in base al numero di animali acquistati all'asta devono essere presentate all'UFAG, utilizzando l'apposito modulo, entro il 15 agosto precedente l'inizio del periodo di contingentamento.
Titolo prima dell’articolo 24
Sezione 3a: Assegnazione delle quote del contingente in base al numero di animali macellati
Art. 24 Assegnazione in base al numero di animali macellati
1Le quote del contingente sui quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71, 5.72, 5.73, 5.74 e 5.75 di cui all'articolo 16 sono assegnate nella misura del 40 per cento in base al numero di animali macellati secondo l'articolo 24a.
2L'UFAG ripartisce agli aventi diritto a quote del contingente le quote percentuali del contingente corrispondenti alla loro quota sul numero totale di animali macellati fatti valere in modo legittimo.
3Gli aventi diritto a quote del contingente sono i macelli. Essi possono attribuire il numero degli animali macellati a:
a detentori di animali secondo l’articolo 11a dell’ordinanza del 7 dicembre 19983 sulla terminologia agricola; e
b aziende che commerciano bestiame e aziende di trasformazione e di commercio della carne secondo l'articolo 6 lettera o numero 3 dell'ordinanza del 27 giugno 19954 sulle epizoozie.
4Per periodo di calcolo s'intende il periodo dal 18° (1° luglio) al 7° mese (30 giugno) precedenti il corrispondente periodo di contingentamento.