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Consultazione 2013/83: Adeguamento del sistema d'attribuzione delle quote di contingente doganale per la carne ed estensione dei contributi d'eliminazione agli equidi e al pollame · 5 pagine

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Ordinanza sul bestiame da macello Indagine conoscitiva

1602.2071, 1602.3110, 1602.3210, 1602.3910, 1602.4191, 1602.4210, 1602.4910, 1602.5091, 1602.9011.

Art. 30 Disposizioni transitorie per l'assegnazione delle quote del

contingente nel 2014

1Fino al 31 dicembre 2014 la ripartizione delle quote del contingente sui quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 è retta dal diritto previgente.

2Per il periodo dal 1° gennaio al 31 dicembre 2015, per i quantitativi d'importazione delle categorie di carne e di prodotti carnei 5.71-5.75 vale, quale periodo di calcolo per l'assegnazione di cui all'articolo 24, il periodo dal 1° gennaio al 30 giugno 2014.

3Fino al 30 giugno 2014, per l'assegnazione in base al numero di animali acquistati all'asta della categoria di carne e di prodotti carnei 5.71 sono computabili gli animali della specie bovina acquistati all'asta nei mercati pubblici sorvegliati.

II

1Fatto salvo il capoverso 2, la presente modifica entra in vigore il 1° gennaio 2014.

2Gli articoli 2 capoverso 2 lettere e e f, 6 capoverso 1 primo periodo e 22 capoverso 1 entrano in vigore il 1° luglio 2014.

III

Modifica del diritto previgente

L'ordinanza del 27 giugno 19958 sulle epizoozie è modificata come segue:

Art. 6 lett. o numero 3

Ai fini della presente ordinanza si applicano le definizioni seguenti:

o. azienda detentrice di animali:

3. aziende che commerciano bestiame, cliniche veterinarie, macelli, aziende di trasformazione e di commercio della carne,

... 2013 In nome del Consiglio federale svizzero:

Il presidente della Confederazione, Ueli Maurer

La cancelliera della Confederazione, Corina Casanova

8 RS 916.401