Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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2.1.3 Imprese agevolate e agevolazione

Esenzione dalla tassa con scambio di quote di emissione (partecipazione al SSQE):

sono tenute a partecipare al sistema svizzero di scambio di quote di emissione (SSQE) le grandi imprese con elevate emissioni di gas serra che esercitano un’attività menzionata nell’Allegato 6 dell’ordinanza del 30 novembre 2012 sulla riduzione delle emissioni di CO2, (ordinanza sul CO2; RS 641.711; art. 40 cpv. 1). In linea di principio, la soglia per la partecipazione obbligatoria al SSQE è fissata a una potenza termica nominale totale di almeno 20 MW. Le imprese con una potenza termica nominale totale di almeno 10 MW possono partecipare volontariamente al SSQE se esercitano un’attività menzionata nell’Allegato 7

dell’ordinanza sul CO2. Le imprese che partecipano al SSQE sono esentate dalla tassa sul CO2 sugli vettori energetici fossili fino al 31 dicembre 2020.

Esenzione dalla tassa senza scambio di quote di emissione SSQE (non partecipazione

al SSQE): le imprese che producono elevate emissioni di gas serra e che operano nei settori economici per i quali la tassa rappresenta un onere elevato rispetto al plusvalore del prodotto, e la cui competitività sul piano internazionale risulterebbe gravemente compromessa da tale onere, possono farsi esentare dalla tassa sul CO2 impegnandosi nei confronti della Confederazione a ridurre le loro emissioni. Per poter assumere un obbligo di riduzione, l’impresa deve esercitare un’attività menzionata nell’Allegato 7 dell’ordinanza sul CO2 e dimostrare che le emissioni dei suoi impianti convertite in CO2 equivalenti superano le 100 tonnellate l’anno. Le imprese che hanno assunto un obbligo di riduzione sono esentate dalla tassa sul CO2 sui