Rapporto esplicativo

Consultazione 2013/94: Passaggio dal sistema di promozione a un sistema di incentivazione / Varianti per un sistema di incentivazione nel settore dell'energia · 162 pagine

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vettori energetici fossili fino al 31 dicembre 2020.

2.1.4 Controprestazione (obbligo di risultato) Esenzione dalla tassa con partecipazione al SSQE: il SSQE è organizzato secondo il

principio noto come «cap and trade» (ossia secondo un sistema di limitazioni e scambi).

L’UFAM calcola preventivamente la quantità di diritti di emissione disponibili annualmente stabilendo un tetto massimo assoluto per le emissioni («cap»). Questo tetto viene ridotto,

analogamente a quanto previsto anche dalla normativa dell’UE, dell’1,74 per cento ogni anno. L’UFAM assegna gratuitamente a titolo gratuito a ogni impresa SSQE soltanto i diritti di emissione necessari alla gestione efficiente delle emissioni di CO2. Il calcolo di queste quantità è effettuato in base a una serie di parametri di riferimento («benchmark»).

L’assegnazione gratuita dei diritti di emissione avviene in genere sulla base di benchmark di prodotto, i quali definiscono la quantità massima di diritti di emissioni che possono essere assegnati per unità prodotta e corrispondono alle emissioni medie del 10 per cento degli impianti più efficienti. Se un processo di produzione non è considerato da un benchmark di prodotto si applicano benchmark alternativi. Per garantire le stesse condizioni concorrenziali dell’UE, nel sistema di scambio di quote svizzero vengono considerati gli stessi benchmark e fattori carbon leakage applicati nel sistema europeo (SSQE UE). Per le emissioni che non sono coperte da crediti di emissione, le imprese devono versare alla Confederazione un importo di 125 franchi per tonnellata in CO2 equivalenti e l’anno successivo presentare un certificato di riduzione delle emissioni.

Esenzione dalla tassa senza partecipazione al SSQE: il percorso di riduzione previsto per l’obiettivo di riduzione (risp. il potenziale di riduzione nel caso di un obiettivo basato su provvedimenti) si basa sul potenziale di misure economicamente sostenibile, che deve derivare sistematicamente da una proposta di obiettivo. In genere il periodo di restituzione considerato economicamente sostenibile è di quattro anni nel settore dei processi e di otto anni nel settore edile e infrastrutturale. Le imprese che erano già esonerate dalla tassa sul CO2 nel primo periodo di impegno e che intendono mantenere l’esenzione ininterrotta nel 2013, possono proporre un obiettivo di riduzione delle emissioni secondo un percorso di riduzione definito in modo semplificato. Se un’impresa non rispetta il proprio impegno di riduzione, deve versare alla Confederazione un importo di 125 franchi per ogni tonnellata emessa in eccesso espressa in CO2 equivalenti e l’anno successivo presentare un certificato di riduzione delle emissioni.

2.1.5 Stima del numero di imprese interessate143

Esenzione dalla tassa con SSQE: da 40 a 70 imprese, attività menzionata nell’Allegato 6 e 7 dell’ordinanza sul CO2. Dati precisi seguiranno nell’estate del 2013.

Esenzione dalla tassa senza SSQE: da 1000 a 1500 imprese o stabilimenti di produzione, attività menzionata nell’Allegato 7 dell’ordinanza sul CO2.

143 Il numero di imprese si basa su una stima approssimativa, dati più precisi seguiranno nell’estate del 2013, una volta scaduto il termine per la presentazione delle domande. Nel settore senza SSQE le imprese possono associarsi nell’ambito di un impegno di riduzione comune e quindi il numero di stabilimenti di produzione può essere più significativo rispetto al numero di imprese.