Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine

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2.1. Cooperazione transfrontaliera (art. 34 cpv. 2 e 3 LAMal)

Conformemente all’articolo 36a dell’ordinanza sull’assicurazione malattie (OAMal; RS 832.102), dal 2006 possono essere condotti, a condizioni chiaramente definite, progetti pilota limitati nel tempo per l’assunzione dei costi di prestazioni fornite all’estero nelle zone di frontiera. I progetti svolti nelle regioni di Basilea/Lörrach e di San Gallo/Principato del Liechtenstein hanno dato buoni risultati. Con la presente revisione di legge (art. 34 cpv. 2 e 3 LAMal), il Consiglio federale propone di rendere definitivo questo tipo di cooperazione in tutte le regioni transfrontaliere.

2.2. Assunzione dei costi di cura ospedaliera in Svizzera di persone residenti in uno Stato membro dell’UE/AELS e assicurate in Svizzera (assicurati UE; art. 49a LAMal)

Le nuove disposizioni previste all’articolo 49a LAMal obbligano i Cantoni ad assumere congiuntamente la quotaparte cantonale delle cure ospedaliere prestate in Svizzera agli assicurati dell’UE che hanno un concreto punto di riferimento in Svizzera (p. es. i frontalieri e i loro familiari) secondo le medesime modalità applicate agli assicurati residenti in Svizzera. Per gli assicurati dell’UE senza un concreto punto di riferimento in Svizzera (p. es. i beneficiari di rendite e i loro familiari), i Cantoni devono assumere congiuntamente questa quotaparte, proporzionalmente alla popolazione residente.

2.3. Conseguenze del mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi da parte degli assicurati residenti in uno Stato dell’UE/AELS (art. 64a cpv. 9 secondo periodo LAMal)

Il Consiglio federale ha peraltro proposto di completare l’articolo 64a capoverso 9 LAMal per creare una base legale sufficiente per la normativa differenziata prevista già all’articolo 105m OAMal. Quest’ultima disposizione disciplina le conseguenze alle quali si espongono gli assicurati UE non pagando i premi e le partecipazioni ai costi.

2.4. Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi delle cure ambulatoriali per tutte le persone assicurate in Svizzera (art. 41 cpv. 1 e 2 LAMal)

Il Consiglio federale ha inoltre proposto di modificare l’articolo 41 capoversi 1 e 2 LAMal, attuando così le due mozioni 12.4224 e 12.4098 «Abrogare una disposizione della LAMal avulsa dalla realtà e fonte di discriminazione» adottate dal Parlamento. L’articolo 41 capoversi 1 e 2 LAMal è adeguato in modo tale che gli assicurati possano, come finora, scegliere liberamente un fornitore di prestazioni autorizzato per le cure ambulatoriali e che i costi siano ora assunti in tutti i casi dagli assicuratori-malattie secondo la tariffa in vigore applicata al fornitore in questione. In seguito a questa proposta sarà pure modificata una disposizione analoga all’articolo 17 della legge federale sull’assicurazione militare (LAM).