Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/101: Modifica della legge federale sull'assicurazione malattie (LAMal) nell'ambito del diritto internazionale · 40 pagine
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3.2.2. Contrari
Tutti i Cantoni (salvo GE e NE) e la CDS si oppongono alla disposizione proposta. La CDS e i Cantoni dubitano che la normativa attuale leda il divieto di discriminazione risultante dall’Accordo sulla libera circolazione (ALC), perché i costi delle cure sono interamente coperti dall’assicurazione malattie. L’esecuzione della nuova disposizione sarebbe problematica e costosa sotto il profilo amministrativo. L’avamprogetto comporta un trasferimento di costi di circa 11,5 milioni di franchi dall’assicurazione obbligatoria delle cure medico sanitarie (AOMS) ai Cantoni. Dunque, questi ultimi non hanno alcuna competenza in materia di cure di persone residenti all’estero. Pertanto non hanno alcun obbligo di partecipare al finanziamento dei costi.
L’UDC fa notare che respinge l’assunzione dei costi delle cure ospedaliere in Svizzera per gli assicurati UE per motivi di fondo, poiché una parte dei costi attualmente finanziati dagli aumenti dei premi – quindi di responsabilità individuale – verrebbe trasferita alla comunità. Vi sarebbe inoltre una disparità di trattamento a scapito dei contribuenti svizzeri.
Per il PS che si era opposto alla modifica della LAMal relativa al finanziamento ospedaliero, la revisione in oggetto costituisce de facto un’estensione di tale modello di finanziamento ai frontalieri UE/AELS. Il PS critica il fatto che questo nuovo modello di finanziamento abbia permesso agli assicuratori di realizzare lauti guadagni nel settore delle assicurazioni complementari. Tuttavia, non ritiene giusto discriminare in questo modo gli assicurati UE/AELS. Non rifiuta, ma nemmeno approva, le disposizioni sull’assunzione dei costi di cura ospedaliera in Svizzera da parte dei Cantoni e degli assicuratori-malattie.
Il Centre Patronal considera giuridicamente opinabile una tale discriminazione e non ritiene dimostrato l’obbligo di partecipare al finanziamento. Non è convinto che sia assolutamente necessario che i Cantoni assumano il 55 per cento dei costi per evitare ogni discriminazione tra gli assicurati interessati. Si attende che questo punto sia chiarito. Condivide il parere del Cantone di Vaud sugli effetti finanziari della revisione e i suoi dubbi sull’obbligo di partecipare al finanziamento. Attira inoltre l’attenzione sulla tematica dei soggiorni ospedalieri fuori Cantone. Per quanto concerne le cure ambulatoriali, ritiene che la modifica non debba incidere sulle altre quote di finanziamento, in particolare sul finanziamento residuo.
L’USAM si oppone alle modifiche proposte.
La FMH osserva che la revisione è rifiutata in particolare dalle società dei medici dei Cantoni di frontiera.