Rapporto sui risultati
Consultazione 2014/119: Modifica dell'ordinanza sul commercio ambulante · 11 pagine
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La VSVS e la SVS chiedono tra l’altro una lista esaustiva dei motivi che determinano la revoca dell’autorizzazione.
L’USAM respinge la regolamentazione proposta sostenendo che la durata di due anni è eccessiva e può compromettere l’esistenza di un’azienda. Ritiene inoltre che ci sia disparità di trattamento rispetto ai gestori di impianti fissi, che non sottostanno all’obbligo di autorizzazione.
3.3 Art. 21 Attestato di sicurezza
Art. 21 cpv. 3 lett. g
3Non occorre presentare un attestato di sicurezza per:
g. impianti gonfiabili, tranne nei casi in cui:
1. la parte accessibile dell’impianto ha un’altezza superiore ai cinque metri,
2. l’impianto dispone di un settore coperto che dista dall’ingresso più di tre metri oppure di un settore coperto il cui abbassamento è impedito da un’apposita costruzione, ma la distanza dall’ingresso è superiore ai dieci metri.
Quasi tutti i partecipanti alla consultazione sono favorevoli, o per lo meno non contrari, a questa modifica che dispensa dall’obbligo di presentare un attestato di sicurezza per gli impianti gonfiabili.
ZH ritiene che la regolamentazione proposta sia in contraddizione con l’articolo 21 capoverso 3 lettera a, in base al quale tutti gli impianti (fissi) accessibili al pubblico necessitano di un attestato di sicurezza. A suo avviso, solo degli elementi costruttivi fissi possono impedire il crollo della copertura. Il Cantone ritiene dunque che, per ragioni di coerenza, agli impianti gonfiabili che dispongono di elementi costruttivi fissi nella copertura non possa essere accordato alcun esonero dall’obbligo di presentare un certificato di sicurezza.
Inoltre, per gli impianti gonfiabili che necessitano di un attestato di sicurezza, TI suggerisce di indicare nell’allegato 2 la periodicità del rinnovo dell’attestato. VS propone di riformulare la disposizione nel testo francese.
La VSVS e la SVS respingono la deroga proposta per gli impianti gonfiabili. La VSVS ritiene che anche per questo tipo di strutture esistano dei rischi a livello di sicurezza.
L’upi approva la regolamentazione proposta: considera giustificato richiedere un attestato di sicurezza per i grandi impianti gonfiabili, mentre per quelli più piccoli non è necessario e rappresenta un inutile onere amministrativo.
3.4 Art. 23 Compiti dell’organismo d’ispezione
Art. 23 cpv. 4 e 5
4L’organismo d’ispezione comunica alla SECO i casi in cui in sede di controllo è risultato che un impianto non adempie o non adempie più i requisiti di sicurezza.
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