Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

La questione centrale che si pone ora è fino a che punto la neutralità di bilancio tra la Confe- derazione e i Cantoni, conseguita con l’introduzione della NPC, da un lato, e le relazioni tra i fondi di perequazione, dall’altro, debbano essere mantenute anche in futuro.

Per quanto concerne la neutralità di bilancio tra la Confederazione e i Cantoni si rimanda al numero 6.1.2 relativo alla dinamica delle uscite. Al riguardo è determinante la constatazione secondo cui una compensazione di differenti dinamiche delle uscite tra Confederazione e Cantoni nei settori di compiti interessati dalla NPC dovrà in futuro essere esclusa. Ciò è ricon- ducibile principalmente all’autonomia e alla responsabilità dei due livelli statali, promosse con la NPC, che prevedono che ciascun livello statale escluda i versamenti di compensazione da parte dell’altro.

I quattro fondi di perequazione devono poter essere adeguati in modo individuale e flessibile, già solo per il fatto che dipendono fortemente da fattori esogeni: i fattori della perequazione delle risorse dipendono dalla modifica delle disparità che, a sua volta, dipende dalla crescita economica o dalla situazione congiunturale, mentre i fattori della compensazione degli oneri dipendono dall’evoluzione praticamente incontrollabile degli oneri strutturali speciali. È ovvio che queste modifiche indotte a livello esogeno devono contribuire a determinare la dotazione dei singoli fondi di perequazione e che questi ultimi potrebbero presentare un andamento identico solo per caso. Per questa ragione nella LPFC il legislatore ha solo stabilito che per la determinazione quadriennale delle dotazioni si deve tener conto dei risultati del rapporto sull’efficacia (art. 9 cpv. 1). Nella legge – come pure nella fase di progettazione della NPC – non è stato invece definito il modo concreto in cui se ne deve tenere conto, segnatamente come devono essere valutate le quantificazioni delle due categorie di oneri speciali in vista delle dotazioni di PAG e PAS.

In particolare per quanto riguarda il rapporto di dotazione tra la PAG e la PAS si possono osservare due posizioni contrastanti: una a favore del mantenimento del modello con una percentuale 50:50 – rimasto invariato durante la fase di progettazione – anche dopo l’entrata in vigore della NPC e una a favore di un aumento (unilaterale) della PAS.

Gli argomenti dei sostenitori della soluzione con una percentuale 50:50 sono i seguenti:

– una dotazione identica della PAG e della PAS corrisponde alla ripartizione originaria, in par-

ticolare a quella che era stata comunicata in occasione della votazione popolare del 2004;

– la PAG costituisce in ampia misura la sostituzione dell’indice «regione di montagna» ap-

plicato nel regime previgente; la PAS, invece, rappresenta una prestazione supplementare rispetto al passato;

– se, con l’introduzione della NPC, fosse stato previsto un aumento della PAS a scapito della

PAG, sarebbero stati necessari versamenti maggiori per la compensazione dei casi di rigore (ad es. versamenti maggiori al Cantone di Obvaldo, versamenti supplementari ai Cantoni di Uri e Vallese);

– occorre considerare anche la capacità di sopportare oneri speciali eccessivi. Come esposto

al numero 5.6.1, sia la PAS sia la PAG compensano solo una parte degli oneri speciali. I Cantoni interessati devono pertanto finanziare una buona parte degli oneri speciali con mezzi finanziari propri. Si potrebbe dunque argomentare che grazie alla perequazione delle risorse, i Cantoni PAG dovrebbero essere in grado, analogamente ai Cantoni PAS, di finanziarie i propri oneri speciali non coperti. La perequazione delle risorse garantisce però