Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

6 Ripartizione dei compiti tra

Confederazione e Cantoni

6.1 Dissociazione dei compiti e del loro finanziamento

Oltre alla nuova impostazione della perequazione finanziaria in senso stretto, uno dei princi- pali pilastri del pacchetto globale della NPC era la dissociazione dei compiti e del loro finan- ziamento tra la Confederazione e i Cantoni. In questo modo si doveva rafforzare e sviluppare ulteriormente il federalismo. Nel quadro della NPC i seguenti aspetti favoriscono una dissocia- zione dei compiti e del loro finanziamento:

– dissociare i compiti significa che la responsabilità per l’esecuzione dei compiti statali vie-

ne attribuita per quanto possibile integralmente o alla Confederazione o ai Cantoni. La responsabilità integrale implica che ci sia una concordanza tra beneficiari di prestazioni e organi responsabili del finanziamento e delle decisioni e che quindi si tenga conto in ma- niera ottimale del cosiddetto «principio di equivalenza» (art. 43a Cost.). Una responsabilità definita in questi termini è chiara per i cittadini, che sanno perfettamente chi è compe- tente per l’esecuzione dei compiti e in che misura. In questo modo è possibile rafforzare l’impegno politico a livello locale e regionale – un punto di forza particolare del sistema politico svizzero – poiché si possono trovare più soluzioni per i cittadini, adeguate alla real- tà locale e regionale1;

tuttavia, il principio di equivalenza non trova applicazione per i compiti per i quali la Con- federazione trasferisce l’esecuzione ai Cantoni. L’articolo 46 capoverso 1 Cost., introdotto nel 1999 con la nuova Costituzione federale e quindi entrato in vigore prima della NPC, sancisce il principio per cui i Cantoni attuano il diritto federale secondo quanto previsto dalla Costituzione e dalla legge. Conformemente alla dottrina e alla prassi vigenti, in linea di principio la Confederazione non deve indennizzare i Cantoni per tale attuazione;

– la responsabilità integrale per l’esecuzione dei compiti amplia il margine di manovra del

livello statale competente e consente un controllo più incisivo dei costi, delle prestazioni e dell’efficacia dell’operato dello Stato;

– con la dissociazione dei compiti e del loro finanziamento si realizza in un certo qual modo

«automaticamente» anche il principio secondo il quale «chi paga, comanda». Ciò facilita a sua volta la fornitura di prestazioni economiche e rispondenti alle preferenze;

– la Confederazione deve stabilire regole e standard uniformi e vincolanti unicamente nei set-

tori in cui lo esige l’interesse nazionale. In virtù del principio di sussidiarietà (art. 5a Cost.) la Confederazione deve assumere un compito soltanto se i Cantoni non sono chiaramente in grado di eseguirlo o se è più opportuno che l’esecuzione di tale compito venga disciplinata a livello centrale;

– un rafforzamento del livello cantonale comporta anche un potenziamento del livello fe-

derale. La Confederazione può concentrarsi sulle funzioni principali che gli conferisce la Costituzione.

Naturalmente una dissociazione dei compiti e del loro finanziamento non implica che si bloc- chi il dialogo tra la Confederazione e i Cantoni. Le interfacce nei programmi statali sono ine- vitabili non da ultimo a causa della superficie ridotta della Svizzera. Anche una cooperazione partenariale può essere intesa come espressione di una realtà costituzionale vissuta. Il federa-

1 Per i compiti che non sono stati dissociati, nell’ambito della NPC è stato introdotto nell’articolo 46 Cost. un nuovo capoverso 2 con il quale è stato sancito il nuovo strumento dell’accordo programmatico tra la Confederazione e i Cantoni. Cfr. in merito n. 6.2, «Accordi programmatici».