Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 140Fedlex · Rapporto esplicativo

Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

2006–2010, ossia l’indicatore dei costi dalla prospettiva gestionale e quello della quota di be- neficiari di prestazioni che utilizza le offerte extracantonali. Secondo queste analisi, dal punto di vista delle istituzioni sociali non si è rilevato un andamento verso una riduzione bensì verso un aumento dei costi. Per quanto riguarda la quota delle persone collocate fuori Cantone, si è constatato una lieve tendenza al ribasso. Tuttavia, si è dovuto relativizzare anche la rilevanza di questi indicatori, poiché oltre al termine transitorio già menzionato, sussistevano altre diffi- coltà causate da una dubbia qualità dei dati e da un’ambiguità nella statistica utilizzata.

Con le spiegazioni riportate sopra sui guadagni in termini di efficienza mediante la dissocia- zione dei compiti il Consiglio federale chiede a entrambe le Camere di togliere di ruolo il po- stulato Maissen Theo «Guadagni di efficienza con la ripartizione dei compiti» del 12 giugno 2008 (08.3347).

6.1.2 Dinamica delle uscite per i compiti finanziariamente importanti con ingenti trasferimenti di oneri nel passaggio al regime della NPC

Le dissociazioni dei compiti effettuate nel quadro della NPC – come pure i trasferimenti delle competenze per diversi compiti in comune rimasti – nel passaggio al nuovo regime hanno portato a trasferimenti di oneri in parte rilevanti tra Confederazione e Cantoni. Questa transi- zione è stata impostata integralmente senza incidenza sul bilancio7. Secondo i dati del piano finanziario per il 2008, la nuova ripartizione dei compiti gravava sui Cantoni per un totale di 395 milioni. Tuttavia, questo trasferimento di oneri – insieme a quello dovuto alla riduzione della quota cantonale dell’imposta federale diretta dal 30 al 17 per cento (2086 mio.) – è stato completamente compensato al 1° gennaio 2008 dalla Confederazione mediante i nuovi fondi della perequazione finanziaria per un importo pari a 2481 milioni.

Da una verifica della neutralità di bilancio effettuata nel quadro del primo rapporto sull’effi- cacia del 2009 in base ai dati contabili del 2008 è risultato un saldo totale di 2581 milioni a carico dei Cantoni. Ciò si è verificato principalmente a seguito di uno sviluppo molto più dina- mico del previsto del gettito dell’imposta federale diretta. La differenza rispetto al saldo pia- nificato da addebitare ai Cantoni ammontava pertanto a 100 milioni a cui si aggiungono gli interessi fissi sui 400 milioni (12 mio.) persi dai Cantoni tra il 2008 e il 2011. Dal 2012 sono quindi stati effettuati ai Cantoni versamenti di compensazione aumentati del corrispondente importo.

Dopo il passaggio al nuovo regime con effetto al 1° gennaio 2008, avvenuto senza incidenza sul bilancio anche in base ai dati contabili, la questione della «neutralità di bilancio» si pone in un’altra ottica. Infatti, dal 2008 i settori di compiti dissociati sono di competenza esclusiva della Confederazione o dei Comuni. Secondo il principio di equivalenza (art. 43a Cost.), pa- rimenti ancorato alla Costituzione federale con la NPC, il livello statale che ha competenza esclusiva e potere decisionale si assume anche i costi8. In questo modo è esclusa la compensa- zione a posteriori di una dinamica delle uscite eventualmente diversa per i compiti dissociati. Una compensazione del genere sarebbe contraria al sistema.

7 L’unica eccezione alla neutralità di bilancio era la compensazione dei casi di rigore a favore dei Cantoni finanziariamente deboli che con il passaggio al regime della NPC sarebbero stati gravati a saldo. La compensazione dei casi di rigore, inizialmente pari a 366 milioni, spetta solo ai Cantoni, ma per due terzi è finanziata dalla Confederazione.

8 I pertinenti capoversi 2 e 3 dell’articolo 43a Cost. hanno il seguente tenore: «2 La collettività che fruisce di una prestazione statale ne assume i costi.

3 La collettività che assume i costi di una prestazione statale può decidere in merito a questa prestazione».