Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/12: Rapporto sull'efficacia 2012-2015 della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni · 273 pagine

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Rapporto sull’efficacia della perequazione finanziaria tra Confederazione e Cantoni

be essere dotata in modo tale da determinare un indennizzo comparabile degli oneri speciali. Di conseguenza, rispetto alla dotazione attuale ciò significa una quadruplicazione della com- pensazione dell’aggravio sociodemografico.

Ciò rappresenta certamente una modifica notevole rispetto alla dotazione attuale, ma sotto- linea soltanto il considerevole peso degli oneri che i Cantoni agglomerato devono accollarsi. Anche nel caso di un aumento della compensazione dell’aggravio sociodemografico al livello comparabile a quello della compensazione dell’aggravio geotopografico, i Cantoni agglome- rato dovrebbero comunque ancora farsi carico di un 65 per cento dei loro oneri speciali. Una dotazione troppo bassa della compensazione dell’aggravio sociodemografico comporta uno svantaggio ingiustificato per i Cantoni interessati.

Parere del Consiglio federale

A proposito del parere divergente dei rappresentanti dei Cantoni finanziariamente deboli circa la dotazione della perequazione delle risorse per il prossimo periodo quadriennale, il Consiglio federale asserisce quanto segue:

– la nozione di «dotazione minima» è riferita a tutti i Cantoni, non soltanto a quelli finan-

ziariamente più deboli: la perequazione delle risorse deve essere dotata in modo tale da garantire a tutti i Cantoni un valore dell’indice di almeno 85 (art. 6 cpv.3 LPFC). In base al messaggio del 14 novembre 2001, il Consiglio federale e l’organizzazione paritetica del progetto NPC ritengono che questa dotazione minima sia garantita quando il Cantone finanziariamente più debole raggiunge un indice il più possibile vicino a 85 e tutti gli altri Cantoni un valore superiore. Non si intendeva assolutamente affermare che il valore di riferimento di 85 è un minimo per i Cantoni finanziariamente più deboli e che potrebbe perciò essere anche più elevato. Questa interpretazione emerge in tutta la sua chiarezza dalle spiegazioni del Consiglio federale in merito al capoverso 8 dell’articolo 19 LPFC con- cernente la compensazione dei casi di rigore; letteralmente: «…questo capoverso stipula che per verificare se l’obiettivo di dotazione minima, ossia l’85 per cento della media sviz- zera, è stato raggiunto occorre tenere conto delle prestazioni della compensazione dei casi di rigore». Dal messaggio menzionato si evince che la dotazione della perequazione delle risorse per un nuovo periodo quadriennale deve essere sempre orientata a questo obiet- tivo. Tali spiegazioni relative all’obiettivo della dotazione minima di risorse non sono state contestate dal Parlamento;

– giusta l’articolo 6 capoverso 3 LPFC, l’obiettivo dell’85 per cento per la dotazione minima

si riferisce al valore dell’indice dopo la perequazione delle risorse. Il rinvio dei rappresen- tanti dei Cantoni finanziariamente deboli all’evoluzione delle disparità prima della pere- quazione non è pertanto plausibile quale motivazione del loro rifiuto di ridurre la perequa- zione delle risorse;

– una dotazione minima dell’85 per cento è giustificata anche per il prossimo periodo qua-

driennale; ciò si evince dal sottocapitolo 5.5.2. Le uscite dei Cantoni e dei loro Comuni prese in considerazione rappresentano certamente – come tutti i dati del presente rappor- to – valori trascorsi. Essi comprendono tuttavia anche le uscite effettuate fino al 2011 a causa di decisioni e sviluppi a livello federale;

– nel 2008 era necessario garantire la neutralità di bilancio per il passaggio dal sistema

precedente al regime NPC. Al fine di rispettare la neutralità di bilancio 2008, dal 2012 la perequazione delle risorse è stata aumentata di 81 milioni. Unitamente all’evoluzione mol-