Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/129: Codice penale e Codice penale militare (attuazione dell'art. 123<i>c</i> Cost.) · 50 pagine
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5 Aspetti giuridici
5.1 Costituzionalità
5.1.1 Competenza legislativa
L’articolo 123 Cost. conferisce alla Confederazione la competenza di legiferare in materia di diritto penale e di procedura penale.
5.1.2 Conformità ai diritti fondamentali
In generale
Come illustrato nel messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», la nuova disposizione costituzionale è in contrasto con garanzie costituzionali come la libertà economica (art. 27 cpv. 2 Cost.), il diritto alla libertà personale (art. 10 cpv. 2 Cost.) o la libertà di credo e di coscienza (art. 15 Cost.)83.
Per essere compatibili con la Costituzione, le restrizioni dei diritti fondamentali devono fondarsi su una base legale, essere giustificate da un interesse pubblico, essere proporzionate allo scopo e non tangere i diritti fondamentali nella loro essenza (art. 36 Cost.).
L’interdizione proposta – basata sulle norme vigenti (cfr. art. 67 segg. CP e art. 50 segg. CPM; cfr. n. 1.2) – è disciplinata in una legge in senso formale. È lecito presumere che tale interdizione risponda a un interesse pubblico preponderante. Inoltre non tange nella loro essenza i pertinenti diritti fondamentali84 ed è irrogata da un giudice nell’ambito di un procedimento penale ordinario. Resta dunque da esaminare la questione della proporzionalità.
Perché un provvedimento sia conforme al principio della proporzionalità, dev’essere idoneo, necessario e proporzionato stricto sensu (vale a dire ragionevolmente esigibile). In altri termini, dev’essere idoneo e necessario al raggiungimento dello scopo perseguito nell’interesse pubblico. Non deve dunque essere possibile ottenere lo stesso risultato con un provvedimento meno incisivo. In altri termini, il provvedimento in questione non può oltrepassare la misura necessaria al raggiungimento dello scopo. Occorre infine effettuare una ponderazione degli interessi in causa, esaminando se vi sia un rapporto adeguato tra l’obiettivo perseguito e la limitazione del diritto fondamentale necessaria al suo raggiungimento. Un provvedimento è dunque sproporzionato se i suoi effetti negativi nel caso concreto prevalgono sull’interesse pubblico alla sua adozione85.
Il principio della proporzionalità riveste grande importanza nella formulazione delle interdizioni. Quanto alle misure terapeutiche e all’internamento, indipendenti dalla colpevolezza dell’autore, il principio della proporzionalità è stato espressamente integrato nella Parte generale riveduta del Codice penale86 (art. 56 cpv. 2 CP) e
83 Per maggiori ragguagli in merito cfr. messaggio concernente l’iniziativa popolare «Affinché i pedofili non lavorino più con fanciulli», n. 6.7.1.
84 Müller/Schefer 2008, pag. 85 segg., 89 segg., 267 segg. e 1078 seg.
85 Häfelin/Haller/Keller 2012, n. 320 segg.; Schweizer 2008, art. 36 n. 22 segg.
86 Parte generale del Codice penale (art. 1-110 CP).