Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/132: Approvazione e trasposizione della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul) · 77 pagine

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sancisce il diritto dei coniugi, partner registrati e famiglie a una procedura individuale e a un esame separato delle proprie allegazioni. L’articolo 6 OAsi 1 prescrive che se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale il richiedente l’asilo è udito da una persona del medesimo sesso.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 60 della Convenzione.

2.7.3 Art. 61 Diritto di non-respingimento219

Il paragrafo 1 obbliga le Parti ad adottare le misure necessarie per il rispetto del principio di non-respingimento, conformemente agli obblighi esistenti derivanti dal diritto internazionale. Il paragrafo 2 esige che le Parti garantiscano che le vittime della violenza contro le donne bisognose di una protezione, indipendentemente dal loro status o dal loro luogo di residenza, non possano in nessun caso essere espulse verso un Paese dove la loro vita potrebbe essere in pericolo o dove potrebbero essere esposte al rischio di tortura o di pene o trattamenti inumani o degradanti.

In Svizzera è garantita la validità e l’applicazione sia della Convenzione sullo statuto dei rifugiati (segnatamente l’art. 33) sia della CEDU (segnatamente l’art. 3). Il divieto di respingimento è inoltre sancito nel diritto nazionale dall’articolo 5 LAsi. Esso vale per tutti e deve dunque essere osservato in tutte le situazioni in materia di diritto degli stranieri o d’asilo e nel quadro di tutti i respingimenti. La Svizzera ha pertanto adottato tutte le misure legislative o di altro tipo necessarie per applicare il principio del Non-Refoulement alle vittime di violenza contro le donne.

Il diritto svizzero adempie pertanto i requisiti dell’articolo 61 della Convenzione.

2.7.4 Capitolo VIII Cooperazione internazionale (art. 62- 65)

2.7.5 Art. 62-64

La cooperazione internazionale instaurata dalla Convenzione concerne aspetti amministrativi, penali e civili. Conformemente all’uso attuale nei nuovi strumenti giuridici del Consiglio d’Europa e dell’ONU, l’articolo 62 copre tutti e tre gli aspetti. La Convenzione mira a creare la base per una cooperazione che elimini il più possibile gli ostacoli a una rapida diffusione delle informazioni e delle prove. L’obbligo di cooperazione ha validità generale. Secondo l’articolo 62 paragrafo 1, il suo fine è prevenire, combattere e perseguire tutte le forme di violenza che rientrano nel suo campo d’applicazione (lett. a), proteggere e assistere le vittime (lett. b), condurre indagini o procedere penalmente per i reati previsti sulla sua base (lett. c) e applicare le pertinenti sentenze civili e penali pronunciate dalle autorità giudiziarie delle Parti (lett. d). La Svizzera ha adottato diversi strumenti internazionali che promuovono la cooperazione internazionale ai sensi dell’articolo 62220.

219 Denominato in Svizzera divieto di respingimento o principio del Non-Refoulement.

220 Convenzione europea del 20 apr. 1959 di assistenza giudiziaria in materia penale, RS 0.351.1, e il suo Secondo protocollo addizionale, RS 0.351.12; Convenzione europea del 13 dic. 1957 di estradizione, RS 0.353.1, e i suoi due Protocolli addizionali, RS 0.353.11 e RS 0.353.12; Convenzione del 19 ott. 1996 concernente la competenza, la legge applicabile, il riconoscimento, l'esecuzione e la cooperazione in materia di responsabilità genitoriale e di misure di protezione dei minori (Convenzione dell’Aia sulla protezione dei minori) RS 0.211.231.011; Convenzione dell’Aia del 5 ott. 1961 concernente la competenza delle autorità e la legge applicabile in materia di protezione dei minorenni, RS 0.211.231.01.