Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

1. Parte generale

1.1 Ordinanza in vigore

L’ordinanza del 7 dicembre 2007 sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (ordinanza sul Fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento [OFDS, RS 732.17]) si basa sull’articolo 81 capoverso 5, sull’articolo 82 capoverso 2 e sull’articolo 101 della legge federale del 21 marzo 2003 sull’energia nucleare (LENu, RS 732.1).

Con decisione del 25 giugno 2014, il Consiglio federale ha modificato diversi punti dell’OFDS:

 adeguamento dei parametri per il calcolo dell’importo dei contributi (reddito del capitale e tasso di

rincaro) e nuovo supplemento di sicurezza sui costi calcolati

 estensione della durata dell’obbligo di contribuire

 definizione più restrittiva dei margini di oscillazione del capitale depositato nei Fondi

 inasprimento della normativa per il rimborso.

La modifica è entrata in vigore il 1° gennaio 2015 (RU 2014 2231, 2487).

1.2 Motivo della revisione e punti essenziali del progetto

1.2.1 Situazione iniziale

Il Fondo di disattivazione e il Fondo di smaltimento sono enti di diritto pubblico dotati di personalità giuridica e di organi propri. Appartengono all’Amministrazione federale decentralizzata. L’organo di direzione superiore di entrambi i Fondi è definito come Commissione amministrativa (Commissione), i cui membri sono eletti dal Consiglio federale. Entrambi i Fondi sottostanno alla vigilanza del Consiglio federale, che viene assicurata dal Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC) attraverso l’Ufficio federale dell’energia (UFE).

Diverse riflessioni hanno spinto il DATEC a sottoporre l’attuale forma di gestione (governance) dei Fondi a un esame più approfondito, dal quale è emersa la necessità di intervenire soprattutto nei seguenti ambiti.

 L’intreccio, a livello di personale, tra l’autorità di vigilanza dell’UFE e gli organi dei Fondi da sorve-

gliare è incompatibile con una regola basilare della good governance. Quest’ultima non va confusa con i principi guida specifici del governo d’impresa (corporate governance) del Consiglio federale, non applicabili nel caso in questione (cfr. n. 1.2.1 alla fine).

 Gli strumenti attualmente a disposizione del Consiglio federale nell’ambito del diritto in materia di

vigilanza sono troppo deboli per poter riconoscere tempestivamente e correggere eventuali anomalie dei Fondi.

 La vigilanza sulla direzione dei Fondi necessita di nozioni specifiche in diversi ambiti. Salvo due

eccezioni, l’UFE, incaricato dell’istruzione della vigilanza, le possiede. Le eccezioni riguardano le nozioni specifiche di amministrazione aziendale e il know-how per valutare la strategia di gestione patrimoniale prescelta dalla direzione dei Fondi. Poiché l’eliminazione di questa lacuna non necessita di norme di diritto, l’aspetto non è approfondito in questa sede. Rimane da osservare che a tal riguardo l’UFE ha aumentato le risorse in termini di personale e prevede di consultare anche specialisti esterni.

Nel quadro del programma di verifica per il 2014, il Controllo federale delle finanze (CDF) ha esaminato le questioni legate alla corporate governance nell’ambito del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento. Nel suo rapporto del 1° settembre 2014 illustra come, in virtù del principio di causalità sancito nella LENu, gli esercenti sono tenuti a sostenere i costi per lo smaltimento sicuro. Per il finan-