Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
1.2.2.2 Rafforzamento della vigilanza sui Fondi
L’OFDS in vigore prevede un elenco esaustivo degli strumenti di vigilanza a disposizione del Consiglio federale:
non concedere l’approvazione dei rapporti annuali
non concedere lo scarico (décharge) alla Commissione
revocare o sostituire membri della Commissione nonché il Servizio di revisione
Nell’ottica attuale, questi strumenti di vigilanza sono troppo deboli. In caso di anomalie nella gestione e nell’amministrazione dei Fondi o nell’evoluzione del patrimonio dei Fondi non sono disponibili strumenti efficaci per una correzione tempestiva. La vigilanza dovrebbe essere esercitata in maniera più proattiva. In futuro il DATEC emanerà il regolamento della Commissione, che contiene indicazioni importanti per quanto concerne l’organizzazione dei Fondi e gli investimenti patrimoniali.
Inoltre, per vigilare sul processo di allestimento e di verifica degli studi sui costi, il DATEC deve disporre dei seguenti strumenti di gestione efficaci (cfr. prossimo capitolo sul processo degli studi sui costi):
definizione delle disposizioni per allestire gli studi sui costi;
calcolo del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento.
Le modifiche qui proposte portano a un sostanziale rafforzamento degli strumenti di vigilanza e a una corrispondente diminuzione del rischio per la Confederazione, pur nel rispetto dell’autonomia nella direzione dei Fondi voluta dal legislatore.
1.2.2.3 Disciplinamento del processo di allestimento e di verifica degli studi sui costi
Attualmente, la prassi per l’allestimento degli studi sui costi da parte degli esercenti e la successiva verifica è disciplinata solo in parte nell’OFDS. È ora necessario modificare la prassi attuale, che deve essere descritta esplicitamente nell’ordinanza.
La procedura proposta è esposta qui di seguito.
Il comitato per i costi elabora le disposizioni per l’allestimento degli studi sui costi. Queste disposi-
zioni definiscono anche il metodo da utilizzare e le strutture di costo vincolanti per rappresentare i costi di disattivazione e di smaltimento. Ciò è finalizzato all’ottenimento della massima trasparenza, uniformità, comparabilità e comprensibilità possibili.
Sulla base dei lavori preliminari del comitato per i costi, la Commissione amministrativa chiede al
DATEC di definire queste disposizioni.
Le disposizioni per l’allestimento degli studi sui costi sono poi determinate nel caso specifico dal
DATEC, su domanda della Commissione. Sulla base di queste disposizioni gli esercenti allestiscono uno studio sui costi.
La verifica degli studi sui costi avviene sotto la direzione della Commissione, mentre il comitato per
i costi è responsabile del coordinamento. In sede di verifica degli studi sui costi occorre valutare se il metodo utilizzato per determinare i costi per la disattivazione e lo smaltimento è efficace e se i costi sono calcolati correttamente. Nell’ambito di queste verifiche occorre controllare anche se le basi per il calcolo dei costi rispettano le prescrizioni legali e le norme tecniche in vigore.
L’IFSN valuta se le basi per il calcolo dei costi rispettano le prescrizioni legali e le norme tecniche
in vigore e se considerano le pertinenti prescrizioni di sicurezza.
Per la verifica qualitativa (metodo di calcolo dei costi) e quantitativa (calcolo dei costi in sè) dello
studio sui costi sono consultati esperti indipendenti.
Sulla base delle valutazioni dell’IFSN e degli esperti, il comitato per i costi elabora un rapporto di
verifica riassuntivo all’attenzione della Commissione, che serve come base per la proposta della Commissione al DATEC.