Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
2. Commento ai singoli articoli
Sezione 2: Costi
Articolo 4: Calcolo del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento
Capoverso 1
Questo capoverso riflette la prassi attuale. Dal loro primo svolgimento nel 2001, i calcoli quinquennali sono denominati «studi sui costi».
Capoverso 2
Corrisponde all’attuale articolo 4 capoverso 3.
Capoverso 3
Il secondo periodo è stato adeguato alle disposizioni dettagliate per allestire gli studi sui costi. La Commissione può dunque disporre che l’esercente, per allestire il proprio studio sui costi, presupponga una durata d’esercizio più breve o più lunga se, secondo le indicazioni dell’esercente stesso, la centrale nucleare deve essere mantenuta in esercizio per un periodo di tempo più breve o più lungo.
Capoverso 4
Finora gli studi sui costi sono verificati su mandato della Commissione amministrativa dall’IFSN che, in particolare per valutare il calcolo dei costi, fa sempre riferimento a esperti esterni. La prassi vigente deve essere adeguata e la verifica degli studi sui costi deve ora essere sancita nell’ordinanza (cfr. precedente n. 1.2.2.3). La Commissione amministrativa dirige dunque la verifica degli studi sui costi e incarica da un lato l’IFSN di controllare gli aspetti tecnici della sicurezza e dall’altro esperti esterni indipendenti di verificare il calcolo dei costi dal punto di vista qualitativo e quantitativo. La verifica
dell’IFSN, oltre a quelli tecnici, comprende tutti gli aspetti che sono rilevanti per la sicurezza nucleare, per esempio anche le questioni concernenti l’esercizio, l’organizzazione o la pianificazione delle risorse.
Capoverso 5
Si rimanda alle spiegazioni riguardanti il numero 1.2.2.3.
Articolo 4a: Nuovo calcolo anticipato dei costi di disattivazione e di smaltimento
I capoversi 2 e 5 dell’articolo 4 figurano ora all’articolo 4a. Il capoverso 2 sancisce la condizione per posticipare il nuovo calcolo alla successiva scadenza ordinaria dello studio sui costi. In particolare, ciò deve essere possibile nei casi in cui la messa fuori servizio definitiva di un impianto avvenga poco prima del momento del calcolo quinquennale dei costi.
Articolo 5: Costi amministrativi dei Fondi
Capoverso 1
Lettera a:
L’integrazione contiene una presentazione dettagliata dei costi amministrativi e corrisponde alla prassi attuale.