Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Articolo 8a: Importo dei contributi
Secondo quanto sopra illustrato (cfr. n. 1.2.2.4), è assegnata al DATEC la competenza di modificare, d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze (DFF), i parametri dell’allegato 1 (reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza) per il calcolo dei contributi. Condizione necessaria a tal fine è una sostanziale modifica delle condizioni quadro, per esempio nel caso di variazioni dei redditi attesi a lungo termine.
Sezione 8: Organizzazione
Articolo 21: Commissione
Capoverso 1
La modifica riguarda l’aumento del numero massimo di membri della Commissione, che viene portato da 9 a 11 in considerazione dell’ampliamento del profilo dei requisiti dei membri stessi.
Capoverso 2bis
I collaboratori del DATEC, inclusi tutti quelli dei suoi uffici federali e dell’IFSN, per motivi di good governance non devono più poter essere membri degli organi dei Fondi. Affinché l’UFE possa continuare a garantire massima efficienza nell’istruzione della vigilanza del Consiglio federale, alla Commissione sono imposti obblighi di informazione di vasta portata (cfr. art. 23 lett. s).
Capoverso 3
Secondo la classificazione della Cancelleria federale, la Commissione amministrativa del Fondo di disattivazione e del Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari è un organo di direzione della Confederazione. Le disposizioni concernenti le indennità contenute nell’ordinanza sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione (OLOGA; RS 172.010.1) non sono direttamente applicabili, motivo per cui si fa riferimento a tali disposizioni solo per analogia. Considerata l’elevata responsabilità della Commissione nel valutare la stima dei costi e nell’amministrare capitali di diversi miliardi di franchi, la categoria d’indennità M2/A per le commissioni di vigilanza sul mercato è adeguata. Nel caso di posti a tempo parziale, il grado di occupazione deve essere deciso dal DATEC, e non dal Consiglio federale nella decisione di nomina.
Capoverso 4
I presidenti dei comitati svolgono un’importante funzione direttiva all’interno dell’organizzazione del Fondo, analoga per responsabilità, profilo dei requisiti e grado di occupazione a quella della presidenza della Commissione amministrativa. Pertanto è opportuno prevedere come indennità le stesse diarie dei presidenti.
Capoverso 5
Per poter offrire agli specialisti necessari un’indennità in linea con il mercato, per i membri indipendenti della Commissione amministrativa ai sensi dell’articolo 21a, il DATEC deve avere ora la possibilità di aumentare al massimo del 50 per cento le diarie per le commissioni di vigilanza sul mercato della categoria M2/A, stabilite nell’allegato dell’OLOGA. Le diarie massime possibili per gli indipendenti ammontano al momento a 375 000 franchi per i presidenti, 270 000 franchi per i vicepresidenti e 225 000 franchi per i membri normali, in ogni caso per un grado di occupazione del 100 per cento.