Rapporto esplicativo
Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine
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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK
Referenz/Aktenzeichen: 691
Il DATEC definisce il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento nel caso spe-
cifico, sulla base della proposta della Commissione.
Con questa procedura si vuole garantire che l’elaborazione delle disposizioni e la valutazione degli studi sui costi siano dirette da un organo che possiede le conoscenze necessarie e che i lavori di verifica siano svolti di fatto da esperti competenti e comprovati. Il fatto che il DATEC decida in merito alle disposizioni per allestire gli studi sui costi e al presunto ammontare dei costi consente un ulteriore elemento di controllo.
1.2.2.4 Attribuzione al DATEC della competenza di modificare reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza
D’ora in poi il DATEC stabilirà il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Ne deriva così un’asimmetria nell’attribuzione delle competenze per la definizione delle basi di calcolo, tanto più che finora spettava al Consiglio federale la competenza di modificare reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza. Pertanto occorre eliminare questo squilibrio nelle responsabilità, disciplinando gli oggetti materialmente equivalenti (definizione del presunto ammontare dei costi e dei parametri del modello attuariale) al medesimo livello di competenze e assegnando chiaramente le competenze.
In considerazione della garanzia della via giudiziaria di cui all’articolo 29a della Costituzione federale (RS 101), non sarebbe possibile attribuire al Consiglio federale la competenza di stabilire il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. Ai sensi dell’articolo della legge del 21 marzo 1997 sull'organizzazione del Governo e dell'Amministrazione (LOGA, RS 172.010) tale competenza spetterebbe di diritto al DATEC.
La possibilità per il DATEC di adeguare i parametri (d’intesa con il Dipartimento federale delle finanze) offre inoltre maggiore flessibilità rispetto alla regolamentazione da parte del Consiglio federale. Data l’instabilità del mercato, in futuro sarà eventualmente necessario un adeguamento periodico e più rapido di questi parametri.
1.3 Regolamentazione transitoria
Non è necessaria una regolamentazione transitoria, le nuove disposizioni saranno applicate direttamente dal 1°gennaio 2016 e dunque per il prossimo periodo di legislatura dei membri della Commissione.