Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine

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KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Articolo 23: Compiti

Lettere a, abis e ater:

Queste precisazioni sono in rapporto con la nuova definizione dei processi relativi agli studi sui costi. La Commissione amministrativa chiede al DATEC di definire le prescrizioni per allestire gli studi sui costi.

Dirige e coordina la verifica degli studi sui costi da parte dell’IFSN e degli specialisti consultati. A verifica conclusa prende atto del rapporto di verifica e su questa base chiede al DATEC di stabilire il presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento. La decisione del DATEC, a sua volta, è la base per determinare i contributi annui a carico degli esercenti (lett. c).

Lettera n:

In futuro la Commissione non potrà più emanare il proprio regolamento, ma solamente le direttive relative agli investimenti (cfr. art. 29a cpv. 2 lett. a).

Lettera s:

Questo obbligo della Commissione amministrativa è una concretizzazione dell’articolo 73 capoverso 1 LENu. L’UFE svolgerà la sua attività di vigilanza all’attenzione del Consiglio federale, fra l’altro, attraverso colloqui con i membri della Commissione. La Commissione deve dunque presentare all’UFE, o fornire su richiesta, tutte le informazioni e i documenti necessari per uno svolgimento esaustivo dei compiti di vigilanza.

Lettera t:

I rapporti annuali vanno sottoposti al Consiglio federale per l’approvazione.

Sezione 9: Vigilanza e rimedi giuridici

Articolo 29: Vigilanza

L’articolo 29 riflette il principio dell’articolo 81 capoverso 1 LENu.

Articolo 29a: Competenze

Capoverso 1

Oltre alle competenze già attualmente disciplinate del Consiglio federale per l’approvazione dei rapporti annuali e per dare lo scarico alla Commissione, si sancisce ora esplicitamente che, come già accadeva finora, spetta al Consiglio federale nominare il Servizio di revisione e i membri della Commissione amministrativa, in particolare anche il suo presidente e vicepresidente.

Capoverso 2

Ora il DATEC deve disciplinare in un regolamento l’organizzazione del Fondo nonché i principi e gli obiettivi degli investimenti patrimoniali. Finora era la Commissione a emanare autonomamente il proprio regolamento.

Vengono inoltre messi a disposizione del DATEC, quale dipartimento subordinato al Consiglio federale, due efficaci strumenti di vigilanza. L’attribuzione di questi compiti al Consiglio federale non avverrebbe al livello adeguato. Inoltre, la connessa procedura interna all’Amministrazione rallenterebbe inutilmente i processi per allestire gli studi sui costi e la tassazione dei contributi annui e metterebbe così a repentaglio lo svolgimento tempestivo della procedura di tassazione.