Rapporto esplicativo

Consultazione 2014/144: Revisione dell'ordinanza sul fondo di disattivazione e sul Fondo di smaltimento per gli impianti nucleari (OFDS) · 9 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

KLASSIFIZIERUNGSVERMERK

Referenz/Aktenzeichen: 691

Secondo la procedura precedentemente descritta al numero 1.2.2.3, ora il DATEC deve essere competente sia per la definizione dei compiti per l’allestimento degli studi sui costi, sia per il calcolo del presunto ammontare dei costi di disattivazione e di smaltimento, che si deduce dagli studi sui costi.

Capoverso 3

Il capoverso sancisce esplicitamente che l’istruzione della vigilanza del Consiglio federale avviene in primo luogo ad opera dell’UFE e che anche in futuro sarà così. È auspicabile una chiara attribuzione di questo compito, soprattutto perché per le materie trattate nell’OFDS sarebbero ipotizzabili, in linea di principio, anche altre unità amministrative per l’istruzione della vigilanza. Dalle riflessioni che hanno preceduto la presente revisione è emerso tuttavia che, tra le unità dell’Amministrazione federale valutate, l’UFE è la più adatta per l’istruzione della vigilanza del Consiglio federale poiché possiede il know-how necessario.

Allegato 1: Reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza

I parametri reddito del capitale, tasso di rincaro e supplemento di sicurezza da considerare per il calcolo dei contributi sono ora definiti nell’allegato 1. L’articolo 8a capoverso 2 attribuisce al DATEC la competenza di modificarli d’intesa con il DFF.