Rapporto sui risultati

Consultazione 2014/147: Revisione parziale dell'ordinanza sui dispositivi medici ODmed · 9 pagine

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1 Situazione iniziale

L’ordinanza del 17 ottobre 2001 relativa ai dispositivi medici (ODmed; RS 812.213) disciplina l’immissione in commercio di dispositivi medici e, in particolare, la loro valutazione da parte degli organi incaricati della valutazione della conformità. Questi ultimi sono accreditati dal Servizio di accreditamento svizzero (SAS) e poi designati e sorvegliati dall’Istituto svizzero per gli agenti terapeutici (Istituto).

La Svizzera è integrata nel sistema europeo di accesso al mercato e di sorveglianza dei dispositivi medici tramite l’Accordo del 21 giugno 19991 tra la Confederazione Svizzera e la Comunità europea sul reciproco riconoscimento in materia di valutazione della conformità (MRA) L’accordo si basa sull’equivalenza delle prescrizioni legali delle due parti.

In questi ultimi anni alcuni prodotti non conformi hanno provocato situazioni di crisi sia in Svizzera sia nell’Unione europea (UE). Di conseguenza, nel settembre 2013, la Commissione europea ha adottato un regolamento d’esecuzione relativo a due direttive sui dispositivi medici. Si tratta del regolamento di esecuzione (UE) n. 920/2013 della Commissione, del 24 settembre 20132, relativo alla designazione e alla sorveglianza degli organi notificati a norma della direttiva del Consiglio 90/385/CEE sui dispositivi medici impiantabili attivi e della direttiva 93/42/CEE del Consiglio sui dispositivi medici (regolamento 920/2013).

Il regolamento ha l’obiettivo di migliorare la sicurezza dei dispositivi medici e prevede che gli organi incaricati della valutazione della conformità e le autorità che li designano rispondano a determinati requisiti. La Commissione europea ha constatato che la competenza degli organi incaricati della valutazione della conformità, e il rigore di cui questi organi danno prova, presentano livelli differenti all’interno dell’UE. A ciò va ad aggiungersi la comparsa di dispositivi medici e di metodi di produzione più complessi, fonti di nuove difficoltà. Di conseguenza, il regolamento 920/2013 prevede criteri più severi e più precisi cui gli organi incaricati della valutazione della conformità devono attenersi. Inoltre, alcune disposizioni del regolamento mirano a rafforzare e ad armonizzare la sorveglianza di tali organi da parte delle autorità. Infine viene instaurata una collaborazione tra gli Stati membri e con la Commissione nella procedura di designazione degli organi incaricati della valutazione della conformità.

Per mantenere l’equivalenza delle legislazioni riconosciuta dal MRA, così come l’utilità dell’accordo, è necessario recepire il regolamento 920/2013 nel diritto svizzero. In tal modo, inoltre, si garantisce ai pazienti in Svizzera un livello di tutela pari a quello nei Paesi dell’UE. La sicurezza dei dispositivi medici ne uscirà rafforzata grazie alla collaborazione delle autorità svizzere con quelle degli Stati membri dell’UE e con la Commissione.

L’ordinanza sull’accreditamento e sulla designazione (OAccD)3 contiene già norme, in parte più generali, relative alla designazione e al controllo degli organi incaricati della valutazione della conformità, che rimangono applicabili. Dato che il regolamento 920/2013 riguarda nello specifico i dispositivi medici, è necessaria una modifica dell’ODmed.

2 Indagine conoscitiva

L’indagine conoscitiva, avviata dal Dipartimento federale dell’interno (DFI) il 25 novembre 2014, si è conclusa il 3 febbraio 2015.

La procedura si è svolta per via elettronica. Tutti i documenti sono stati pubblicati sul sito Internet della Cancelleria federale e dell’UFSP.

Sono stati direttamente invitati a prendere posizione i Cantoni, il Principato del Liechtenstein e la Conferenza svizzera delle direttrici e dei direttori cantonali della sanità (CDS), nonché altre 28 organizzazioni

1 RS 0.946.526.81

2 GU L 253 del 25.9.2013, pag. 8

3 RS 946.512