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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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d. le zone definite come tali dall’autorità di vigilanza.

2Le zone sorvegliate vanno contrassegnate secondo l’allegato 8.

3Per il personale di volo professionalmente esposto a radiazioni non è necessario l’allestimento di zone sorvegliate.

Art. 98 Limitazione della dose ambientale

1Il locale o la zona in cui sono in funzione impianti o sono manipolate sorgenti radioattive va concepito o schermato in modo che in luoghi situati al di fuori delle zone controllate e sorvegliate dove possono trattenersi individui della popolazione, la dose ambientale non superi 0,02 mSv la settimana. Nei luoghi in cui le persone non si trattengono in permanenza, tale valore può essere superato fino a cinque volte.

2La dose ambientale di cui al capoverso 1 si basa su una durata settimanale del lavoro di 40 ore. La dose può essere corrispondentemente superiore se è generata da un periodo di attività dell'impianto di oltre 40 ore settimanali.

3L’influsso di molteplici sorgenti di radiazioni su un luogo da proteggere deve essere considerato per l’osservanza del corrispondente vincolo per l’intensità di dose ambientale.

4D’intesa con l’IFSN, il DFI stabilisce vincoli per la dose ambientale all’interno e al di fuori delle zone controllate e sorvegliate.

Sezione 2: Obblighi nella manipolazione di sorgenti di radiazioni

Art. 99 Inventario, obbligo di tenere un registro e di allestire un rapporto

1Per la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate, i titolari delle licenze devono tenere un inventario.

2Devono tenere un registro sull’acquisto, l’impiego, il trasferimento e lo smaltimento delle sorgenti radioattive non sigillate.

3Devono allestire annualmente un rapporto, all’attenzione dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, sul commercio con sorgenti di radiazioni e fornire le seguenti indicazioni:

a. la designazione dei radionuclidi, la loro attività, la data di determinazione dell’attività nonché la loro forma chimica e fisica;

b. la designazione degli apparecchi o degli oggetti contenenti sostanze radioattive, con indicazione dei radionuclidi e della loro attività nonché della data di determinazione dell’attività;

c. la designazione degli impianti e dei loro parametri;

e. gli indirizzi e i numeri di licenza degli acquirenti nazionali.

4L’autorità di vigilanza può prevedere nella licenza obblighi supplementari di tenere un registro e di allestire un rapporto.