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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Art. 100 Trasferimento da parte del commerciante

I commercianti possono trasferire in Svizzera sorgenti di radiazioni soggette all’obbligo della licenza soltanto ad aziende o persone che dispongono di una corrispondente licenza.

Art. 101 Manipolazione e ubicazione di sorgenti di radiazioni

D’intesa con l’IFSN, il DFI disciplina i requisiti in materia di manipolazione e ubicazione di sorgenti di radiazioni, in particolare stabilisce:

a. le misure edili e le basi di calcolo;

b. i requisiti dei locali di irradiazione, di applicazione e di riposo, nonché dei locali per apparecchi diagnostici in medicina nucleare;

c. i provvedimenti di radioprotezione per la cura e la degenza dei pazienti sottoposti a radioterapia;

d. il tipo di stoccaggio e i requisiti dei depositi di sorgenti radioattive.

Sezione 3: Strumenti di misurazione

Art. 102 Strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

1Nei locali o nelle zone in cui sono manipolate o sono in funzione sorgenti di radiazioni e sussiste un rischio corrispondente devono essere sempre disponibili strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti destinati al controllo dell’intensità di dose, della contaminazione delle superfici e dell’aria.

2Il titolare della licenza deve fare in modo che l’azienda disponga del numero necessario di idonei strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

Art. 103 Requisiti degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

1D’intesa con il DFI e il Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (DATEC), il Dipartimento federale di giustizia e polizia (DFGP) disciplina l’immissione in commercio e il controllo della stabilità di misurazione degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti.

2D’intesa con l’IFSN, il DFI disciplina:

a. il tipo e il numero di strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti necessari;

b. la portata della garanzia della qualità per tutti gli altri strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti che non sono disciplinati secondo il capoverso 1.

Art. 104 Obblighi del titolare della licenza

1Il titolare della licenza deve controllare l'efficienza degli strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti a intervalli adeguati, mediante sorgenti radioattive idonee.