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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 353Fedlex · Progetto

3Per lo stoccaggio di sorgenti radioattive non sigillate nelle zone di lavoro, l’autorità di vigilanza può autorizzare valori che superano fino a 100 volte quelli di cui al capoverso 2.

4Può autorizzare deroghe al capoverso 1 se sussistono motivi legati alla tecnica di gestione e rimane garantita la radioprotezione.

5Per manipolazioni a basso rischio di incorporazione, essa può, in casi eccezionali, autorizzare valori che superano fino a dieci volte quelli di cui al capoverso 2, purché sia garantita la radioprotezione.

6Nel singolo caso e tenendo conto del rischio di incorporazione può attribuire zone di lavoro a un tipo diverso da quanto previsto nel capoverso 2, purché vi si eseguano esclusivamente lavori con pericolo di inalazione esiguo.

7D’intesa con l’IFSN, il DFI emana le necessarie prescrizioni riguardanti i provvedimenti protettivi.

Art. 96 Zone

1Le zone sono suddivise nei seguenti tipi di zona, in funzione del grado di contaminazione presente o prevedibile:

a. tipo di zona 0:

contaminazione delle superfici inferiore a 1 CS e contaminazione dell’aria inferiore a 0,05 CA;

b. tipo di zona I:

contaminazione delle superfici inferiore a 1 CS e contaminazione dell’aria inferiore a 0,1 CA;

c. tipo di zona II:

contaminazione delle superfici tra 1 CS e 10 CS e contaminazione dell’aria inferiore a 0,1 CA;

d. tipo di zona III:

contaminazione delle superfici tra 10 CS e 100 CS o contaminazione

dell’aria tra 0,1 CA e 10 CA;

e. tipo di zona IV:

contaminazione delle superfici superiore a 100 CS o contaminazione

dell’aria superiore a 10 CA.

2D’intesa con l’IFSN, il DFI emana prescrizioni riguardanti i provvedimenti protettivi per i vari tipi di zona.

Art. 97 Zone sorvegliate

1Vanno allestite quali zone sorvegliate, in particolare:

a. i locali e le zone adiacenti in cui sono in funzione impianti non dotati di dispositivo di protezione totale e parziale;

b. le zone di tipo 0;

c. le zone in cui le persone possono accumulare una dose efficace superiore a 1 mSv l’anno tramite l’esposizione alle radiazioni esterna.