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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3L’UFSP pubblica il rapporto.
Art. 90 Utilizzazione per progetti di ricerca
1L’UFSP può utilizzare i dati personali memorizzati presso il registro centrale delle dosi per progetti di ricerca sugli effetti delle radiazioni e sulla radioprotezione o metterli a disposizione di terzi. Sono applicabili le disposizioni della legge sulla ricerca umana del 30 settembre 201124.
2Mette a disposizione i dati personali soltanto in forma anonimizzata.
Capitolo 5: Sorgenti e impianti
Sezione 1: Zone
Art. 91 Principi
1Per limitare e controllare l’esposizione alle radiazioni, il titolare della licenza allestisce zone controllate e sorvegliate.
2Le zone controllate sono zone in cui vanno adottati provvedimenti di protezione e di sicurezza per determinare e limitare l’esposizione alle radiazioni, affinché si possano evitare esposizioni dovute a inalazione, incorporazione, irradiazione esterna o diffusione di una contaminazione.
3Le zone sorvegliate sono zone nelle quali, alla comparsa di un’intensità di dose ambientale elevata, possono trattenersi solamente le persone professionalmente esposte a radiazioni.
4I lavori con sorgenti non sigillate oltre il livello di licenza devono essere svolti all’interno delle zone controllate in locali allestiti come zone di lavoro secondo l’articolo 95.
5Per i locali o i luoghi all’interno di zone controllate in cui non vengono eseguiti lavori con sorgenti non sigillate, ma sono possibili contaminazioni di superfici o dell’aria del locale o possono presentarsi intensità di dose ambientale elevate, l’autorità di vigilanza può disporre una suddivisione in zone secondo l’articolo 96.
6Per l’esercizio di impianti, la manipolazione di sorgenti radioattive sigillate e per i tipi di zona 0 si devono allestire zone sorvegliate se sussiste un pericolo per le persone e se a tale scopo non sono già state allestite zone controllate.
Art. 92 Zone controllate
1Vanno allestite quali zone controllate, in particolare:
a. le zone di lavoro di cui all’articolo 95;
b. i tipi di zona I–IV di cui all’articolo 96;
24 RS 810.30