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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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c. le zone entro le quali la la contaminazione delle superfici può superare 1 CS e la contaminazione dell’aria può superare 0,05 CA;
d. le zone definite come tali dall’autorità di vigilanza.
2Il titolare della licenza deve provvedere affinché l’accesso alle zone controllate sia possibile solamente a persone autorizzate. Le zone controllate vanno chiaramente delimitate e contrassegnate secondo l’allegato 8.
3Il titolare della licenza deve sorvegliare adeguatamente l’osservanza dei vincoli ammessi per le intensità di dose ambientale, le contaminazioni e le concentrazioni di attività nell’aria dei locali, nonché provvedimenti protettivi e di sicurezza all’interno delle zone controllate.
Art. 93 Trattamento e nulla osta per le zone controllate al termine dei lavori
1Il titolare della licenza è tenuto a decontaminare le zone controllate che non sono più adibite alla manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate e, se necessario, anche le loro adiacenze, comprese tutte le installazioni e il materiale ivi rimasto, almeno in modo che siano soddisfatti i presupposti di cui all’articolo 118 e non siano superati i limiti di immissione di cui all’articolo 36.
2Deve rendere conto all’autorità di vigilanza dei provvedimenti adottati conformemente al capoverso 1.
3Può adibire ad altri usi le zone controllate interessate soltanto dopo il nulla osta dell’autorità di vigilanza.
Art. 94 Vincoli per le contaminazioni
1Quando da una zona controllata escono persone o materiali, occorre prima assicurarsi con una misurazione che il vincolo per la contaminazione delle superfici non venga superato.
2Se nelle zone controllate la contaminazione dei materiali e delle superfici supera di oltre dieci volte il vincolo di cui all’allegato 3 colonna 12, devono essere applicati provvedimenti di decontaminazione o altri provvedimenti protettivi idonei.
3Se nelle zone controllate una parte della contaminazione rimane fissata alla superficie anche a seguito di sollecitazioni prevedibili, i vincoli dell’allegato 3 colonna 12 si applicano solamente alla contaminazione trasmissibile.
Art. 95 Zone di lavoro
1Le zone di lavoro devono essere installate in locali separati, previsti esclusivamente a tale scopo.
2Sono classificate per tipo in funzione delle attività di sorgenti di radiazioni non sigillate manipolate per operazione o utilizzate per giorno:
a. tipo C: un’attività compresa tra 1 e 100 livelli di licenza;
b. tipo B: un’attività compresa tra 1 e 10 000 livelli di licenza;
c. tipo A: un’attività compresa tra 1 livello di licenza ed un livello massimo, fissato nella procedura di rilascio della licenza.