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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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a. di consentire alle autorità di vigilanza di controllare in ogni momento le dosi accumulate per intervallo di sorveglianza da ogni persona professionalmente esposta a radiazioni in Svizzera;

b. di accertare la dose accumulata nel corso di tutta l’attività di una persona professionalmente esposta a radiazioni e di chiarire possibili pretese assicurative;

c. di consentire l’allestimento di statistiche o la valutazione dell’efficacia delle disposizioni della presente ordinanza;

d. di assicurare la conservazione dei dati.

Art. 87 Dati elaborati

1I seguenti dati relativi a persone professionalmente esposte a radiazioni sono memorizzati nel registro centrale delle dosi:

a. cognome, nome, cognome precedente;

b. data di nascita;

c. numero di assicurazione sociale;

d. sesso;

e. nome, indirizzo e numero d’identificazione delle imprese (IDI) dell’azienda;

f. valori di dose accumulati in Svizzera e all’estero;

g. categoria professionale;

h. attività;

i. categoria (A o B).

2Per le persone attive in Svizzera unicamente a titolo temporaneo sono registrate le dosi accumulate in Svizzera.

Art. 88 Diritti d’accesso

Hanno accesso diretto con procedura di richiamo ai dati del registro centrale delle dosi:

a. i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP;

b. il servizio di medicina del lavoro della Suva;

c. le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza;

d. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo.

Art. 89 Conservazione e pubblicazione dei dati

1L’UFSP conserva tutti i dati trasmessi al registro centrale delle dosi per un periodo di 100 anni.

2Le autorità di vigilanza allestiscono annualmente un rapporto relativo ai risultati della dosimetria individuale.