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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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a. di consentire alle autorità di vigilanza di controllare in ogni momento le dosi accumulate per intervallo di sorveglianza da ogni persona professionalmente esposta a radiazioni in Svizzera;
b. di accertare la dose accumulata nel corso di tutta l’attività di una persona professionalmente esposta a radiazioni e di chiarire possibili pretese assicurative;
c. di consentire l’allestimento di statistiche o la valutazione dell’efficacia delle disposizioni della presente ordinanza;
d. di assicurare la conservazione dei dati.
Art. 87 Dati elaborati
1I seguenti dati relativi a persone professionalmente esposte a radiazioni sono memorizzati nel registro centrale delle dosi:
a. cognome, nome, cognome precedente;
b. data di nascita;
c. numero di assicurazione sociale;
d. sesso;
e. nome, indirizzo e numero d’identificazione delle imprese (IDI) dell’azienda;
f. valori di dose accumulati in Svizzera e all’estero;
g. categoria professionale;
h. attività;
i. categoria (A o B).
2Per le persone attive in Svizzera unicamente a titolo temporaneo sono registrate le dosi accumulate in Svizzera.
Art. 88 Diritti d’accesso
Hanno accesso diretto con procedura di richiamo ai dati del registro centrale delle dosi:
a. i collaboratori della Divisione radioprotezione dell’UFSP;
b. il servizio di medicina del lavoro della Suva;
c. le autorità di vigilanza solo ai dati relativi al loro settore di vigilanza;
d. L’Ufficio federale dell’aviazione civile (UFAC) ai dati del personale di volo.
Art. 89 Conservazione e pubblicazione dei dati
1L’UFSP conserva tutti i dati trasmessi al registro centrale delle dosi per un periodo di 100 anni.
2Le autorità di vigilanza allestiscono annualmente un rapporto relativo ai risultati della dosimetria individuale.