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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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a. gli impianti di incenerimento dei rifiuti;

b. le aziende che riciclano o esportano rottami metallici.

2Per l’esportazione di materiali di cui al capoverso 1, l’esportatore deve rilasciare una conferma di avvenuta verifica della radioattività.

Sezione 9: Esenzione dalla vigilanza delle autorità

Art. 117 Sostanze esenti

Sono esenti dalla vigilanza delle autorità:

a. le sostanze radioattive solide e liquide con un’attività specifica inferiore al livello di esenzione;

b. le sostanze radioattive gassose sigillate con un’attività totale inferiore al livello di licenza;

c. le sostanze radioattive con un’attività superiore ai valori definiti alle lettere a e b, immesse nell’ambiente con il consenso delle autorità preposte al rilascio delle licenze secondo gli articoli 122–125.

Art. 118 Misurazione di declassamento

1Le sostanze radioattive non esenti dalla vigilanza delle autorità secondo l’articolo 117 possono ottenere il nulla osta del titolare della licenza per l'uso, il riciclaggio o lo smaltimento senza restrizioni se una misurazione ha dimostrato che:

a. l’attività specifica è inferiore al livello di esenzione; e

b. l’intensità di dose ambientale misurata a una distanza di 10 cm dalla superficie, dedotta la radiazione di fondo naturale, è inferiore a 0,1 μSv/h.

2Se una sostanza solida dopo la misurazione di declassamento è destinata ad essere reimpiegata o ulteriormente utilizzata o se vi è la possibilità che le persone addette alla manipolazione vengano contaminate, occorre accertare mediante una misurazione che sia rispettato il vincolo per la contaminazione superficiale di cui all’allegato 3 colonna 12.

3Una sostanza radioattiva può ottenere il nulla osta senza rilevamento metrologico dell’attività specifica, se il capoverso 1 lettera b e il capoverso 2 sono rispettati e se:

a. un bilancio delle sostanze radioattive impiegate o l’esclusione di un’attivazione dimostrano che il livello di esenzione non è superato; o

b. i modelli utilizzati e i calcoli eseguiti per dimostrare che il livello di esenzione non è superato sono stati approvati dall’autorità di vigilanza.

4L’autorità di vigilanza può fissare altri presupposti che impongono l’obbligo di notificarle i risultati della misurazione di declassamento di sostanze od oggetti prima del loro trasferimento o smaltimento.