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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 128 Materiali contenenti radionuclidi presenti in natura
I materiali la cui attività specifica dei radionuclidi presenti in natura è superiore al livello di esenzione corrispondente di cui all’allegato 2 possono, eccezionalmente e con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, essere immessi nell’ambiente se:
a. uno smaltimento attraverso i canali consueti è impossibile, o possibile soltanto con un onere sproporzionato; e
b. tramite provvedimenti appropriati, la dose efficace causata per gli individui della popolazione rimane inferiore a 0,3 mSv l’anno.
Sezione 3: Trattamento delle scorie nelle aziende
Art. 129 Controllo e documentazione
I titolari della licenza devono controllare le proprie giacenze di scorie radioattive e documentare le attività determinanti per il loro successivo trattamento e la loro composizione.
Art. 130 Stoccaggio per il decadimento radioattivo
1Le scorie radioattive contenenti esclusivamente radionuclidi il cui tempo di dimezzamento è uguale o inferiore a 100 giorni devono, per quanto possibile, essere trattenute nelle aziende in cui sono state prodotte, finché la loro attività non è decaduta a un livello tale da permettere la misurazione di declassamento secondo l’articolo 118 o la loro immissione nell’ambiente secondo gli articoli 124–127.
2Le scorie radioattive la cui attività, a causa del decadimento radioattivo, al più tardi 30 anni dopo la fine della loro utilizzazione è decaduta a un livello tale da permettere la misurazione di declassamento secondo l’articolo 118 o la loro immissione nell’ambiente secondo gli articoli 122–125, devono rimanere stoccate fino a quel momento. Esse vanno separate dalle scorie radioattive che non adempiono questa condizione.
3Durante il tempo di decadimento, le scorie di cui ai capoversi 1 e 2 devono essere:
a. imballate e conservate in modo tale da evitare fughe incontrollate di sostanze radioattive e prevenire il rischio di incendi;
b. contrassegnate e accompagnate da una documentazione che fornisca indicazioni sul tipo, il contenuto di attività e il momento della possibile immissione.
4Prima dell’immissione deve essere verificata l’osservanza dei criteri per l’immissione nell’ambiente secondo gli articoli 118 e 122-125.
Art. 131 Gas, polveri, aerosol e liquidi
1Le scorie radioattive sotto forma di gas, polveri o aerosol che non possono essere immesse nell’ambiente secondo l’articolo 123 devono essere trattenute mediante appositi dispositivi tecnici.