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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
Fedlex · Progetto · Pagina 362Fedlex · Progetto
3L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce le quote e le concentrazioni di attività per le immissioni in modo che il vincolo di dose riferito alla sorgente di cui all’articolo 25 capoverso 3 e i limiti d’immissione di cui all’articolo 36 non siano superati.
4Per l'immissione nella rete fognaria, essa può aumentare fino a tre volte la concentrazione di attività per le immissioni di cui ai capoversi 2 e 3 se è possibile assicurare che è garantita in ogni momento una diluizione appropriata fino all’immissione in un corso d'acqua accessibile al pubblico.
Art. 124 Provvedimenti di controllo
1L’autorità preposta al rilascio delle licenze stabilisce nella licenza una sorveglianza delle emissioni. Può prevedere nella licenza l’obbligo di notifica.
2La sorveglianza delle immissioni è retta dall’articolo 189.
3L’autorità di vigilanza può obbligare il titolare della licenza a eseguire misurazioni supplementari o particolari nell’ambito della sorveglianza delle immissioni e a notificarle i risultati.
4L’autorità preposta al rilascio delle licenze e l’autorità di vigilanza possono esigere che, prima della messa in esercizio, siano svolte perizie meteorologiche e misurazioni del livello di fondo.
5Con il consenso dell’autorità di vigilanza, il titolare della licenza può rivolgersi a servizi esterni per lo svolgimento di misurazioni di sorveglianza.
Art. 125 Smaltimento di scorie solide
1Le scorie solide possono essere smaltite come scorie inattive se i requisiti per la misurazione di declassamento di cui all’articolo 118 sono soddisfatti.
2Le scorie solide la cui attività specifica supera il livello di esenzione possono essere ugualmente smaltite come scorie inattive se:
a. l’attività totale per settimana e per licenza non supera quella di 10 kg di una sostanza la cui attività specifica corrisponde al livello di esenzione; e
b. i requisiti di cui all’articolo 118 capoverso 1 lettera b sono soddisfatti.
3Al momento della loro immissione nell’ambiente, le scorie non possono recare etichette, segnali di pericolo o qualsiasi altra scritta che indichi la presenza di radioattività.
Art. 126 Immissione nell’ambiente di altre scorie solide
1In singoli casi le scorie radioattive solide la cui attività specifica non è superiore a cento volte il livello di esenzione possono essere immesse nell’ambiente con il consenso dell’autorità preposta al rilascio delle licenze, se:
a. si può assicurare che, miscelandole con materiali inattivi, il livello di esenzione non è superato; o
b. si può comprovare che non può mai essere accumulata una dose efficace di 10 μSv all’anno.