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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Capitolo 4: Materiali contenenti radionuclidi presenti in natura (NORM)
Art. 178 Settori industriali interessati
1I settori industriali interessati da NORM sono, in particolare:
a. gli impianti per la filtrazione delle acque sotterranee;
b. la produzione di gas naturale;
c. la produzione di energia geotermica;
d. l'industria dello zircone e dello zirconio;
e. la produzione di cemento e la fonderia.
2Le aziende attive nei settori industriali di cui al capoverso 1 provvedono affinché siano eseguite misurazioni volte ad accertare se:
a. il personale di cui all’articolo 63 capoverso 1 è professionalmente esposto a radiazioni;
b. l'attività è soggetta all’obbligo della licenza secondo l’articolo 21 capoverso 2.
3I risultati delle misurazioni devono essere notificati all’autorità di vigilanza.
4L’autorità di vigilanza può eseguire misurazioni a campione nei settori industriali interessati da NORM.
Art. 179 Materiali da costruzione
1I materiali da costruzione con un indice di concentrazione di attività inferiore o uguale a 1 possono essere messi in commercio senza restrizioni. Quelli con un indice superiore a 1 devono essere notificati all’UFSP.
2È vietato mettere in commercio materiali da costruzione che conducono al superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 158.
3L’UFSP può eseguire misurazioni a campione dell’indice di concentrazione di attività nei materiali da costruzione.
Capitolo 5: Contaminazione a lungo termine dopo un’emergenza
Art. 180
L’UFSP appronta i provvedimenti a lungo termine federali e cantonali volti a far fronte alle conseguenze dopo la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente secondo l’articolo 153 capoverso 5.