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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 380Fedlex · Progetto

Capitolo 4: Materiali contenenti radionuclidi presenti in natura (NORM)

Art. 178 Settori industriali interessati

1I settori industriali interessati da NORM sono, in particolare:

a. gli impianti per la filtrazione delle acque sotterranee;

b. la produzione di gas naturale;

c. la produzione di energia geotermica;

d. l'industria dello zircone e dello zirconio;

e. la produzione di cemento e la fonderia.

2Le aziende attive nei settori industriali di cui al capoverso 1 provvedono affinché siano eseguite misurazioni volte ad accertare se:

a. il personale di cui all’articolo 63 capoverso 1 è professionalmente esposto a radiazioni;

b. l'attività è soggetta all’obbligo della licenza secondo l’articolo 21 capoverso 2.

3I risultati delle misurazioni devono essere notificati all’autorità di vigilanza.

4L’autorità di vigilanza può eseguire misurazioni a campione nei settori industriali interessati da NORM.

Art. 179 Materiali da costruzione

1I materiali da costruzione con un indice di concentrazione di attività inferiore o uguale a 1 possono essere messi in commercio senza restrizioni. Quelli con un indice superiore a 1 devono essere notificati all’UFSP.

2È vietato mettere in commercio materiali da costruzione che conducono al superamento del livello di riferimento di cui all’articolo 158.

3L’UFSP può eseguire misurazioni a campione dell’indice di concentrazione di attività nei materiali da costruzione.

Capitolo 5: Contaminazione a lungo termine dopo un’emergenza

Art. 180

L’UFSP appronta i provvedimenti a lungo termine federali e cantonali volti a far fronte alle conseguenze dopo la transizione da una situazione di esposizione di emergenza a una situazione di esposizione esistente secondo l’articolo 153 capoverso 5.