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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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Art. 9 Approvazione dei piani secondo la legge sul lavoro
Le aziende industriali che allestiscono o ristrutturano zone di lavoro per la manipolazione di sorgenti radioattive non sigillate o locali di irradiazione per unità di irradiazione devono rispettare, conformemente all’articolo 7 capoverso 1 della legge sul lavoro del 13 marzo 1964, le prescrizioni in materia di approvazione dei piani da parte delle autorità cantonali.
Sezione 2: Zone di lavoro e zone
Art. 10 Caratteristiche edili
I requisiti edili delle zone di lavoro e delle zone di cui agli articoli 95 e 96 ORaP sono disciplinati nell’allegato 5.
Art. 11 Settori tagliafuoco
1Le singole zone di lavoro e zone devono essere concepite come settori tagliafuoco separati tra loro.
2È ammessa la disposizione nello stesso settore tagliafuoco di più zone di lavoro o zone, a condizione che sia osservato l’articolo 136 ORaP.
3Se una zona di lavoro di tipo C è delimitata all’interno di un locale, per le superfici perimetrali del locale valgono i requisiti in materia di protezione dagli incendi.
4L’autorità di vigilanza può, in singoli casi, aumentare i requisiti minimi per quanto concerne la resistenza al fuoco delle zone di lavoro, qualora il pericolo di incendio sia più acuto o vi sia rischio di contaminazione.
Art. 12 Pavimenti, superfici di lavoro, cappe aspiranti
1Nel fissare al pavimento apparecchi o attrezzature senza distanza dal suolo, ci si deve assicurare che nessun liquido possa infiltrarsi sotto gli apparecchi o sotto il rivestimento del pavimento.
2Le superfici di lavoro ed i pavimenti devono soddisfare in linea di massima gli stessi requisiti dei laboratori chimici; essi vanno realizzati in modo da essere intaccati il meno possibile dai prodotti chimici ordinari, quali acidi, basi, solventi organici e prodotti di pulizia.
3Per le cappe aspiranti, i comandi dei rubinetti del gas e dell’acqua e gli interruttori elettrici devono essere disposti sul lato esterno.
Art. 13 Accesso
L’accesso alle zone di lavoro e alle zone deve essere allestito in modo da impedire la propagazione delle contaminazioni. I requisiti sono disciplinati nell’allegato 5.