Avamprogetti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 466Fedlex · Progetto

g. la frequenza di cambiamento dei lavori di ricerca previsti;

h. la frequenza di sostituzione e l’esperienza professionale del personale.

2Le zone di lavoro di tipo A e le zone di tipo I-IV devono disporre di un impianto di controllo delle acque di scarico.

3L’autorità di vigilanza può esigere l’installazione di impianti di trattamento delle acque di scarico e un controllo del contenuto di nuclidi e di attività nelle acque di scarico dell’azienda.

Art. 25 Disposizione dell’impianto di controllo delle acque di scarico

1Un impianto di controllo delle acque di scarico deve raccogliere tutte le acque potenzialmente contaminate che affluiscono dalle zone di lavoro allacciate all’impianto.

2Un impianto di controllo delle acque di scarico deve disporre di almeno due serbatoi di raccolta che possono essere riempiti alternativamente.

3L’ermeticità dei serbatoi di raccolta accessibili da ogni parte deve poter essere controllata in ogni momento. I serbatoi devono essere posti in un bacino di ritenzione in grado di accogliere il contenuto di almeno un serbatoio. I bacini di ritenzione devono essere disposti in modo da raccogliere le perdite prevedibili.

4L’ermeticità dei serbatoi di raccolta interrati deve essere controllata almeno ogni tre anni.

5Lo svuotamento dei serbatoi di raccolta non deve prodursi in maniera automatica. Deve avvenire in seguito a un’operazione manuale attiva come, ad esempio, il premere un pulsante o l’aprire un dispositivo di chiusura.

6Ogni singolo serbatoio di raccolta deve essere dotato almeno dei seguenti dispositivi:

a. sfioratore naturale riversante in un altro serbatoio oppure nella vasca di raccolta;

b. indicatore di livello;

c. sistema di allarme che entra in azione quando il serbatoio è pieno per i4/5;

d. miscelatore;

e. dispositivo per il prelievo di un campione rappresentativo

f. valvole di sicurezza contro sovrapressioni e depressioni

Art. 26 Acque di scarico

1Tutte le acque di scarico provenienti dai servizi sanitari delle stanze di pazienti sottoposti a terapia di medicina nucleare possono essere immesse nell’ambiente solo tramite un impianto di controllo secondo gli articoli 24 e 25.

2Le gabbie, le stalle e i locali di coltura delle piante, nei quali sono applicate sorgenti radioattive non sigillate agli animali o alle piante, devono essere sistemati in modo