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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine
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3Lo scarico dell’aria all’esterno dell’edificio deve avvenire nel rispetto dei limiti di immissione secondo l’articolo 36 capoverso 1 ORaP o del vincolo di dose riferito alla sorgente stabilito per luoghi accessibili secondo l'articolo 25 capoverso 3 ORaP.
4Per le aree all’interno del perimetro aziendale valgono come vincolo i limiti di immissione in considerazione del tempo di permanenza.
5L’autorità di vigilanza può esigere che la tubazione di scarico dell’aria sia dotata, per la sorveglianza dell’aria espulsa, di un raccordo per il prelievo di campioni d’aria rappresentativi oppure che tale tubazione sia permanentemente sorvegliata e che venga stabilito un bilancio delle immissioni nell’ambiente.
Art. 18 Filtri
1Nelle zone di lavoro del tipo A e B l’aria espulsa dalle cappe aspiranti deve essere convogliata, attraverso filtri appropriati, il più vicino possibile all’uscita delle cappe.
2Tutta l’aria espulsa dalle zone di tipo II-IV e dalle zone di lavoro di tipo A deve essere convogliata attraverso filtri appropriati.
3L’aria aspirata dalle celle in depressione deve essere filtrata direttamente all’uscita delle celle. L’autorità di vigilanza può esigere l’impiego di filtri specifici per i nuclidi (per esempio filtri a carbone attivo, trappole refrigerate).
4L’efficacia dei filtri deve essere verificata almeno una volta all’anno.
5L’autorità di vigilanza approva il tipo e il montaggio dei filtri nonché i metodi per la verifica della loro efficacia.
Sezione 3: Siti di deposito di sorgenti radioattive
Art. 19 Accesso
L’accesso ai siti di deposito e l’accesso alle sorgenti radioattive, deve essere controllato e vietato ai non aventi diritto.
Art. 20 Scopo e allestimento
I siti di deposito di sorgenti radioattive di cui all’allegato 1 essere contrassegnati come tali e possono avere unicamente funzione di deposito; essi devono essere allestiti come zone controllate o sorvegliate.
Art. 21 Intensità di dose ambientale all’esterno dei siti di deposito
Nei luoghi accessibili all’esterno dei siti di deposito devono essere rispettati i vincoli delle intensità di dose ambientale di cui all’allegato 2.
Art. 22 Protezione dagli incendi
1I siti di deposito di sorgenti radioattive devono soddisfare le seguenti classi di resistenza al fuoco conformemente alla direttiva antincendio del 26 marzo 2003