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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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da impedire la contaminazione dell’ambiente e delle acque di scarico tramite gli escreti o l’acqua utilizzata per l’irrigazione.

Sezione 5: Disposizione e schermatura delle aree di medicina nucleare

Art. 27 Disposizione e allestimento di locali di medicina nucleare

1I laboratori di medicina nucleare, i locali di applicazione e i locali scanner adibiti alla preparazione e all’applicazione di sorgenti radioattive non sigillate nonché le stanze dei pazienti sottoposti a terapia devono soddisfare almeno gli stessi requisiti relativi alle zone di lavoro di tipo C.

2I pazienti di medicina nucleare devono disporre all’interno di una zona controllata di locali di attesa ed eventualmente riposo e di servizi igienici separati. Questi locali devono poter essere ben decontaminati.

3La schermatura delle stanze dei pazienti sottoposti a terapia deve essere concepita in vista di un’occupazione permanente delle stesse.

4La schermatura dei locali scanner, di attesa, riposo e applicazione deve essere concepita in vista di un’occupazione di 40 ore alla settimana.

Art. 28 Misure edili di schermatura

1Rispetto ai locali adiacenti accessibili, le aree d’attesa e i locali di riposo dei pazienti di medicina nucleare a cui sono state somministrate sorgenti radioattive non sigillate, nonché i locali di applicazione di medicina nucleare, i locali scanner e le stanze dei pazienti sottoposti a terapia devono essere dotati di una schermatura sufficiente a rispettare i vincoli in vigore per l’intensità di dose ambientale di cui all'allegato 2.

2Per il dimensionamento delle schermature si deve tenere conto, secondo l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica, delle attività applicate, delle distanze dalle aree accessibili, della durata di un’eventuale esposizione di persone e dei parametri specifici dei nuclidi. A tal fine occorre considerare:

a. le raccomandazioni delle organizzazioni specializzate nazionali e internazionali;

b. le guide dell’Ufficio federale della sanità pubblica (UFSP).

3Le stanze dei pazienti sottoposti a terapia devono disporre di schermi mobili appropriati. Nel caso si debbano assistere pazienti immobilizzati a letto, lungo il letto del paziente deve essere posto un pannello schermante fisso alto almeno 110 cm. L’intensità di dose ambientale misurata dietro lo schermo non deve superare i valori di cui all’allegato 2.

4All’esterno dei locali schermati, l’azione protettiva delle schermature deve essere assicurata fino a un’altezza di almeno 200 cm dal pavimento.

5L’equivalente di piombo va scritto in modo indelebile su porte, finestre e pannelli contenenti schermature supplementari.