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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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Capitolo 3: Misure operative

Sezione 1: Misure operative generali

Art. 34 Deposito di sorgenti radioattive

1Se le sorgenti radioattive non sigillate sono depositate in una zona di lavoro, l’autorità preposta al rilascio delle licenze o l’autorità di vigilanza fissa, in virtù dell’articolo 95 capoverso 3 ORaP, l’attività massima ammissibile.

2Nei depositi di sorgenti radioattive non possono essere immagazzinati materiali acceleranti della combustione né derrate alimentari.

3Qualora siano immagazzinate più sorgenti radioattive in un medesimo deposito, esse devono essere schermate in modo che la manipolazione di una singola sorgente possa danneggiare il meno possibile la schermatura delle altre.

4Ogni sorgente radioattiva deve essere depositata in maniera tale da evitare qualsiasi contaminazione e da renderne possibile l’identificazione in ogni momento.

5I liquidi radioattivi devono essere depositati in un recipiente infrangibile oppure il recipiente deve essere posto in un contenitore infrangibile di capacità tale da poter contenere il liquido radioattivo, incluso il suo involucro.

6Le sorgenti radioattive fisicamente, chimicamente o biologicamente instabili devono essere depositate in maniera tale da impedire il formarsi di sovrappressioni inammissibili.

Art. 35 Trasporto di sorgenti radioattive all’interno del perimetro aziendale

1Per il trasporto delle sorgenti radioattive all’interno del perimetro aziendale, ma all’esterno delle zone controllate e sorvegliate, l’imballaggio deve soddisfare i seguenti requisiti:

a. deve essere dotato all'esterno di segnali di pericolo riconoscibili con chiarezza secondo l'allegato 8 ORaP;

b. deve schermare le radiazioni in modo tale che l’intensità di dose ambientale, misurata alla distanza di 1 m dalla superficie esterna, non superi il valore di 0,1 mSv/h e, sulla superficie stessa, il valore di 1 mSv/h;

c. non può presentare sulle superfici esterne nessuna contaminazione trasmissibile superiore ai valori fissati nell’appendice colonna 12 ORaP;

d. deve impedire la fuoriuscita di radioattività e la conseguente contaminazione di materiali, di persone o dell’ambiente;

e. se le sorgenti radioattive in forma liquida, gassosa o polverosa sono contenute in un recipiente fragile, questo recipiente deve essere racchiuso in un contenitore infrangibile;

f. nel caso di sorgenti radioattive liquide, il contenitore deve contenere materiale assorbente in quantità sufficiente da poter trattenere tutto il liquido;