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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

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g. nel caso di sostanze radioattive gassose, il recipiente ed il contenitore devono essere a tenuta di gas.

2Durante i trasporti all’interno del perimetro aziendale, ma all’esterno delle zone controllate e sorvegliate, le sorgenti radioattive devono essere vigilate direttamente oppure si deve garantire che risultino inaccessibili a persone non autorizzate. Ci si deve inoltre assicurare che terzi non siano inutilmente esposti a radiazioni.

3Alla consegna o all’invio di sorgenti radioattive, il cui imballaggio o contenitore rispetti le prescrizioni per i trasporti all’esterno del perimetro aziendale, non devono essere adottate misure aggiuntive per il trasporto all’interno del perimetro aziendale.

Art. 36 Smaltimento degli imballaggi delle sorgenti

I contenitori di protezione, quelli di conservazione e gli imballaggi di spedizione di sorgenti radioattive possono essere eliminati come sostanze non radioattive solo se sono stati declassati secondo l’articolo 118 ORaP e se qualsiasi avvertenza di radioattività è stata completamente rimossa. Se l’avvertenza di radioattività non può essere completamente rimossa, deve essere apposta una menzione chiaramente visibile, indicante che si tratta di un imballaggio vuoto senza contenuto radioattivo.

Art. 37 Immissioni nell’ambiente

1Il titolare della licenza deve stabilire un bilancio di tutte le immissioni di sorgenti radioattive nell’ambiente superiori al livello di esenzione di cui all’appendice 3 colonna 9 ORaP.

2Il bilancio può essere effettuato mediante calcolo oppure, a richiesta dell’autorità di vigilanza, sulla base di misure. Il bilancio deve essere redatto annualmente e inviato all’autorità di vigilanza con indicazione della data di consegna e del tragitto di immissione, del nuclide e dell’attività.

3Le acque di scarico raccolte in un impianto di controllo secondo gli articoli 24 e 25 devono essere sottoposte ad una misurazione di attività prima di essere immesse nel sistema fognario o nel corso d'acqua in cui vengono convogliate.

4Il controllo dell’attività delle acque di scarico è effettuato mediante analisi di laboratorio eseguita su un campione prelevato dal serbatoio di raccolta e rappresentativo del suo contenuto. In alternativa e se è nota la composizione dei nuclidi, l’attività può essere misurata direttamente nel serbatoio mediante una sonda appropriata oppure determinata con un’operazione di calcolo.

Art. 38 Strumenti di misurazione delle radiazioni ionizzanti

1Nei locali e nelle aree in cui vengono manipolate sorgenti radioattive devono essere sempre disponibili adeguati apparecchi per la misurazione delle radiazioni ai sensi dell’articolo 100 ORaP. Nell’allegato 6 sono elencati il tipo e la quantità minima degli apparecchi necessari che devono essere disponibili per i diversi ambiti d’applicazione e le diverse attività. L’equipaggiamento per gli ambiti d’applicazione e le attività non disciplinati nell’allegato 6 deve essere stabilito secondo l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica.