Avamprogetti

Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 500 pagine

Fedlex · Progetto · Pagina 477Fedlex · Progetto

Art. 54 Dimissione dopo una terapia con sostanze radioattive

1I pazienti sottoposti a terapia residenziale possono essere dimessi dalla zona controllata solo se l’esposizione alle radiazioni di altre persone non supera 1 mSv/anno e se quella delle persone che assistono i pazienti a titolo non professionale non supera 5 mSv/caso.

2Per i pazienti sottoposti a terapia con iodio 131 si può presumere che il capoverso 1 sia adempito, se, nel rispetto delle misure di radioprotezione necessarie dopo la dimissione, l’intensità di dose ambientale misurata alla distanza di 1 m dal paziente è inferiore a 10 μSv/ora.

3L’UFSP può, in singoli casi, autorizzare deroghe al capoverso 2 se le dimissioni sono dettate da considerazioni mediche o sociali. Il medico responsabile deve presentare un’apposita domanda e provare (p. es. la situazione personale del paziente) che i familiari e altre persone non sono in pericolo o possono trovarsi esposti a radiazioni inammissibili.

4Prima di una dimissione, il medico responsabile è tenuto a spiegare al paziente, nel corso di un colloquio personale, le regole di comportamento necessarie alla radioprotezione dei familiari e di terzi. Al paziente devono inoltre essere consegnate istruzioni scritte in merito al comportamento da tenere per un periodo adeguato e un certificato con indicazione dei tipi e dei quantitativi di radiofarmaci somministrati e dell’intensità di dose a 1 m di distanza alla dimissione.

Art. 55 Trattamento delle salme contenenti sostanze radioattive

1Se un paziente muore nel corso di un trattamento terapeutico con sorgenti radioattive, il medico responsabile dell’esecuzione della terapia provvede affinché sia seguita la procedura secondo l’allegato 4, nel rispetto della personalità del defunto e dei principi di pietà. Il medico comunica le disposizioni prese e le indicazioni di rilievo al perito; quest’ultimo le comunica all’UFSP.

2È ammesso il trasporto della salma con i consueti veicoli e senza l’adozione di misure speciali, purché le attività indicate al capoverso 3 per l’inumazione non siano superate.

3La cremazione o l’inumazione di una salma è ammessa se l’attività non supera i valori seguenti:

a. inumazione: attività inferiore a 10 000 LA in conformità all’appendice colonna 10 ORaP;

b. cremazione: attività inferiore a 1000 LA in conformità all’appendice 3 colonna 10 ORaP.

4Se i criteri di cui al capoverso 3 non sono soddisfatti, l’attività deve essere ridotta almeno ai suddetti valori mediante asportazione degli organi critici o conservazione della salma a bassa temperatura.