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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 11Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Osservazioni generali
1.1 Situazione iniziale
1.1.1 Legislazione svizzera sulla radioprotezione
L’OrAc contiene prescrizioni sull’installazione, la messa in esercizio e l’utilizzazione di acceleratori di elettroni (di seguito: acceleratori) in medicina. Oltre agli aspetti operativi, organizzativi e amministrativi, disciplina anche gli aspetti tecnici, in particolare i requisiti edili dei locali in cui gli acceleratori sono in esercizio. Nell'avamprogetto si tiene conto anche della garanzia costante della qualità, della revisione e dell’esame degli acceleratori. A questi aspetti si aggiungono gli obblighi di diligenza e le misure concrete per la radioprotezione dei pazienti, degli utilizzatori e di terzi.
Nell’ambito della revisione totale della legislazione sulla radioprotezione, le norme e le definizioni dell’OrAc vengono armonizzate con quelle dell’ordinanza sulla radioprotezione (avamprogetto ORaP: AP-ORaP) riveduta. Nella presente ordinanza non vengono sanciti nuovi principi, ma vengono adeguati i contenuti vigenti agli sviluppi tecnici e introdotte le esperienze e le conoscenze acquisite nel corso delle attività di autorizzazione e di vigilanza.
Si esplicita che ora rientrano nel campo di applicazione della presente ordinanza anche gli altri acceleratori di particelle, ad esempio quelli per la terapia protonica, impiegati in medicina.
1.2 Contenuti della revisione, modifiche principali
1.2.1 Modifiche dovute a cambiamenti nell’ordinanza sulla radioprotezione
Quelle che finora erano definite «zone controllate» per acceleratori diventano «zone sorvegliate». I requisiti delle zone sorvegliate coincidono con quelli delle attuali zone controllate. Pertanto nell’OrAc la nozione di «zona controllata» viene sostituita sistematicamente dalla nozione di «zona sorvegliata».
Per la dose ambientale ammessa vengono fissati dei vincoli, il cui rispetto garantisce che i limiti non siano superati.
Vengono fissati e aumentati rispetto alla normativa vigente i requisiti minimi per l’intervento di fisici medici, come richiesto dall'AP-ORaP.
1.2.2 Disciplinamento per gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina
Gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina sono unici nel loro genere. Per questi impianti l’OrAc prescrive la procedura per considerare l’esperienza e lo stato della scienza e della tecnica. In tal modo si intende garantire la protezione dalle radiazioni ionizzanti e ottenere sicurezza nella pianificazione.
1.2.3 Attenzione agli aspetti della radioprotezione
Sono stralciate le disposizioni che non si riferiscono ad aspetti della radioprotezione, come la richiesta del rispetto dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico o i requisiti edili per evitare che le persone possano rimanere incastrate nella porta del locale di irradiazione. Tali punti sono disciplinati nella legislazione federale o cantonale corrispondente.
1.2.4 Nuova struttura, articoli abrogati e spostati
Per garantire una migliore leggibilità, la vigente Sezione 2 «Licenza» è stata abrogata. Il vigente articolo 3 «Principio» è stato altresì abrogato poiché non contiene disposizioni supplementari che non siano già disciplinate nell'AP-ORaP.
Il vigente articolo 6 «Concessione di deroghe» è spostato nella Sezione 1 «Disposizioni generali» con la rubrica «Deroghe».
I vigenti articoli 4 «Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione» e 5 «Control-