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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine

Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 9Fedlex · Rapporto esplicativo

Allegato 3: impianti nucleari

Allegato 4: industria, commercio, insegnamento, ricerca e trasporti

Allegato 5: in caso di evento o di pericolo dovuto a una maggiore radioattività

I contenuti di tutti e cinque gli allegati sono strutturati in modo identico:

Tabella 1: gruppi professionali interessati nei singoli ambiti

In questa tabella, nella prima colonna vengono elencati e numerati i gruppi professionali menzionati. La numerazione permette di identificare le formazioni e viene ripresa nelle tabelle successive. Determinati gruppi professionali sono presenti in diversi ambiti ma sono citati in un solo allegato, ad esempio il conducente di veicoli, che può operare in diversi settori, ma viene menzionato solo ai numeri I 16 e I 17 per l’industria, il commercio, l’insegnamento, la ricerca e i trasporti.

La seconda colonna disciplina la formazione che una persona deve avere in radioprotezione per poter figurare nel gruppo professionale e specifica la formazione di base necessaria. Nella terza colonna figurano le attività permesse nei singoli ambiti allo scopo di precisare quali possono essere svolte con una determinata formazione. Questo elenco indica anche quali persone hanno il diritto di esercitare la funzione di perito secondo l’articolo 9 capoverso 1 lettera c AP-ORaP.

Tabella 2: competenze, capacità e conoscenze necessarie per i singoli ambiti

In questa tabella sono elencate le competenze, le capacità e le conoscenze di base che i partecipanti devono possedere al termine della formazione. Queste competenze, capacità e conoscenze si riferiscono alle applicazioni rilevanti nei rispettivi campi professionali.

Tabella 3: contenuti didattici per i corsi nei singoli ambiti

La prima parte di questa tabella disciplina la durata e la periodicità dei corsi di formazione e perfezionamento. Precisa inoltre se il corso deve essere riconosciuto dall’autorità preposta. Va segnalato che i gruppi professionali che assolvono una formazione per determinate applicazioni in un ambito diverso, dovrebbero frequentare anche il corrispondente perfezionamento.

La seconda parte è un approfondimento della tabella 2 ed elenca i contenuti didattici concreti che devono essere trattati durante le rispettive formazioni. I contenuti sono ponderati in base a delle cifre. Diversamente dall’ordinanza vigente, la nuova prevede i seguenti cinque livelli:

1: Conoscenze: elencare, schizzare, nominare, descrivere, riprodurre

2: Comprensione: interpretare, spiegare, esporre, formulare, presentare

3: Applicazione: applicare, allestire, risolvere, eseguire, calcolare, realizzare, configurare

4: Analisi: scegliere, ripartire, analizzare, confrontare

5: Valutazione: valutare, decidere, giudicare, classificare, stimare

I contenuti dei corsi di perfezionamento devono allinearsi alla tabella.

I contenuti didattici si riferiscono alle applicazioni rilevanti nei rispettivi campi professionali. Va precisato che per ogni tabella è possibile confrontare la ponderazione solo all’interno di un gruppo professionale, ma non tra gruppi diversi.

L’allegato 5 contiene anche una quarta tabella con i servizi e le persone responsabili per la formazione di persone attive in seno ad autorità, amministrazioni od organizzazioni della protezione della popolazione, all’esercito, a organizzazioni e imprese, nonché di persone mobilitate ai sensi dell’articolo 154 AP-ORaP.