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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 8Fedlex · Rapporto esplicativo
applicazione pratica di conoscenze acquisite in azienda o di misure da attuare in caso di evento o incidente.
Art. 8 Certificato
Questo articolo corrisponde all’articolo 11 dell’ordinanza vigente. Dopo aver superato con successo i corsi di formazione e perfezionamento i partecipanti ricevono un certificato che attesta la loro partecipazione. Le istituzioni di formazione e perfezionamento sono tenute a conservare i dati dei partecipanti per 30 anni. In questo modo è possibile controllare quali corsi una persona ha assolto anche in caso di smarrimento del certificato di formazione o perfezionamento.
Art. 9 Casi particolari
Il nuovo articolo corrisponde all’articolo 12 dell’ordinanza vigente. Il testo impone tuttavia esplicitamente l’obbligo di rispettare i requisiti di cui all’allegato 2 e di coinvolgere l’UFSP nell’elaborazione dei corsi qualora questi prevedano temi rilevanti nell’ottica della radioprotezione.
Art. 10 Revoca ed estinzione del riconoscimento di corsi
Questo articolo è stato ripreso invariato dall’articolo 13 dell’ordinanza vigente.
Sezione 3: Altre disposizioni
Art. 11 Compiti e attribuzioni delle autorità di riconoscimento
Questo articolo corrisponde all’articolo 16 dell’ordinanza vigente con la differenza che ora trova applicazione anche per i corsi di perfezionamento.
Art. 12 Obbligo di notifica delle istituzioni di formazione e perfezionamento
Il nuovo articolo riprende l’articolo 17 dell’ordinanza vigente, tranne che ora trova applicazione anche per i corsi di perfezionamento. Visto però che per questi ultimi non è previsto alcun esame, la notifica della data e del luogo in cui si svolge l’esame è necessaria solo per i corsi di formazione. Diversamente dall’ordinanza attuale, devono essere notificati solo i dati dei partecipanti che hanno superato l’esame. Non è necessario notificare i dati di coloro che non hanno superato il corso.
Il termine per trasmettere le informazioni alle autorità di vigilanza è ora di due settimane prima dell’inizio del corso riconosciuto. Questo termine permette alle autorità di vigilanza di svolgere un’ispezione durante i corsi se necessario.
Sezione 4: Disposizioni finali
Art. 13 Abrogazione di un altro atto normativo
Considerato che si tratta di una revisione totale, l’ordinanza vigente è abrogata.
Art. 14 Disposizioni transitorie
Secondo questo articolo, che disciplina la transizione dall’ordinanza vigente a quella nuova, i corsi di formazione e perfezionamento riconosciuti secondo il diritto vigente possono essere ancora iniziati per cinque anni a contare dall’entrata in vigore della nuova ordinanza. Dopodiché i corsi non sono più riconosciuti e devono essere sottoposti a una nuova procedura di riconoscimento. Le formazioni individuali acquisite in conformità al diritto attuale mantengono la loro validità. Le persone che hanno l’obbligo di seguire un perfezionamento riconosciuto devono assolverlo nel rispetto della periodicità di cui agli allegati 1 – 5, ossia entro tre, rispettivamente cinque anni.
Art. 15 Entrata in vigore
Questo articolo non necessita di spiegazioni.
Allegati 1 – 5
Gli allegati 1 – 5 riguardano i requisiti per il riconoscimento delle formazioni e dei perfezionamenti nei seguenti ambiti:
Allegato 1: medicina, medici e chiropratici
Allegato 2: medicina, professioni mediche e commercio