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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 12Fedlex · Rapporto esplicativo
lo dell’esecuzione della costruzione» sono spostati nella Sezione 2 «Misure edili di radioprotezione».
Il vigente articolo 20 «Applicazione e rispetto delle prescrizioni in materia di radioprotezione» è abrogato poiché contiene disposizioni già disciplinate nell'AP-ORaP.
1.3 Ripercussioni
1.3.1 Per la Confederazione
Attuazione delle nuove disposizioni nell’ambito dell’attività di vigilanza dell’UFSP.
1.3.2 Per i Cantoni
Nessuna.
1.3.3 Per l’industria
Adeguamenti per le aziende dovuti al maggiore requisito minimo per il coinvolgimento dei fisici medici.
2 Commento ai singoli articoli
Sezione 1: Disposizioni generali
Art. 1 Scopo, oggetto e campo di applicazione
Lo scopo, l’oggetto e il campo di applicazione (così come il titolo dell’ordinanza) sono adeguati in modo tale che nell’OrAc figuri anche una prescrizione per gli altri acceleratori di particelle impiegati in medicina.
Il presente articolo è stato inoltre riformulato per illustrare con maggiore precisione la situazione giuridica attuale. Si precisa che questa ordinanza si applica anche alla metodica per immagini in megavolt. I sistemi di metodica per immagini in kilovolt sono invece retti dall’ordinanza sui raggi X1.
Il contenuto dell’articolo non è stato modificato rispetto alla prassi attuale.
Art. 2 Definizioni
Invariato.
Art. 3 Deroghe
Il presente articolo è stato spostato e, in caso di innovazioni tecniche o applicazioni speciali, deve consentire anche deroghe alle disposizioni (operative) aziendali, se l’esperienza o lo stato della scienza e della tecnica lo richiedono. A tal riguardo misure idonee devono garantire che il rischio radiologico sia equivalente (o inferiore) a quello che sussiste quando si rispettano le prescrizioni della presente ordinanza.
Sezione 2: Misure edili di radioprotezione
Art. 4 Ubicazione degli acceleratori
Il capoverso 2 vigente è stato spostato nell’articolo 5 «Locale di irradiazione».
Art. 5 Locale di irradiazione
Ogni locale di irradiazione deve essere equipaggiato e gestito come zona sorvegliata ai sensi dell’AP-ORaP. I requisiti di una zona sorvegliata equivalgono a quelli applicabili finora alle zone controllate.
È stata stralciata la richiesta di dotare la porta di sensori per evitare che una persona possa rimanervi incastrata. Trattandosi di un requisito meramente edile o di sicurezza estraneo alla radioprotezione, non può figurare nella presente ordinanza. Ovviamente tutte le condizioni rilevanti per la sicurezza sono mantenute, ma saranno sancite dal diritto della sicurezza dei prodotti o dal diritto edile cantonale.
È stata adeguata la formulazione concernente la depressione nel locale di irradiazione. Questo requi-