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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 14Fedlex · Rapporto esplicativo
L’intera documentazione dev’essere redatta nella lingua usata abitualmente nell'azienda, quindi se necessario anche in inglese.
Sezione 4: Obblighi di diligenza
Art. 13 Protezione delle persone
Questo articolo è stato riformulato ma non contempla modifiche di contenuto rispetto alla prassi attuale. Il titolare della licenza può prevedere limitazioni di accesso, avvalendosi del proprio diritto di emanare istruzioni.
Art. 14 Istruzione del personale
Il titolo vigente «Informazione e formazione» è stato modificato, poiché «formazione» è un concetto consolidato dell’ordinanza sulla formazione in radioprotezione3 che qui veniva utilizzato impropriamente. In questo caso si tratta infatti di istruzioni interne. Con la revisione dell’ordinanza si esige che l’istruzione sia ripetuta regolarmente.
Art. 15 Documentazione relativa alle irradiazioni
Il capoverso 5 vigente, che prescrive un verbale giornaliero separato, viene stralciato perché obsoleto. Oggi all'occorrenza è possibile estrarre un verbale giornaliero dai dati del sistema informatico di radiooncologia clinica (ROKIS).
Con l’aggiunta di una clausola sulla conservazione dei documenti al capoverso 7 si garantisce che le anamnesi dei pazienti archiviate elettronicamente siano leggibili e rimangano tali.
Sezione 5: Organizzazione interna e controllo
Art. 16 Istruzioni interne di radioprotezione
La nozione «prescrizioni di radioprotezione» è stata sostituita con «istruzioni di radioprotezione».
Art. 17 Documentazione dell’impianto
Questo articolo non contempla modiche di contenuto rispetto alla prassi vigente.
Art. 18 Fisico medico
La dotazione minima di fisici medici coinvolti aumenta da una posizione a tempo pieno per ogni acceleratore a un numero di posizioni a tempo pieno pari al numero di acceleratori in esercizio, più una. Questo aumento è giustificato dalle maggiori competenze richieste ai fisici medici dalle nuove tecniche d’irradiazione, come per esempio IMRT, VMAT o stereotassi. Queste tecniche richiedono pianificazioni delle irradiazioni più complesse, garanzia della qualità individuale e specifica per il paziente nonché controllo approfondito delle irradiazioni durante e tra le frazioni. Anche il maggiore impiego di tecniche immaginografiche aumenta l’onere. Le aziende con un unico acceleratore devono dunque assumere almeno due fisici medici. Solo in tal modo può essere garantito il principio dei quattro occhi.
L’UFSP può adottare prescrizioni adeguate al singolo caso o autorizzare deroghe. Si può trattare sia di un aumento (cpv. 2 del presente articolo), sia di una riduzione (in virtù del capoverso 3) dei requisiti minimi. In caso di necessità si possono definire anche soluzioni o termini transitori. Per gli acceleratori in medicina veterinaria, il coinvolgimento adeguato viene deciso per la singola azienda. A tal proposito, l’UFSP può avvalersi delle proprie competenze esecutive ed elaborare una guida.
La Società Svizzera di Radiobiologia e di Fisica Medica (SSRFM) è consapevole della problematica dell’occupazione del personale in radio-oncologia. In occasione della sua riunione con l’UFSP nell’ottobre 2012, ha proposto di costituire un gruppo di lavoro congiunto con la Società Svizzera della Radio-Oncologia (SRO) e con l'Associazione Svizzera dei Tecnici in Radiologia Medica (ASTRM), al fine di elaborare una raccomandazione vincolante a livello nazionale sull’occupazione del personale in radio-oncologia.
Art. 19 Sorveglianza da parte del perito in radioprotezione
Il presente articolo è stato riformulato per illustrare la situazione giuridica con maggiore precisione, ma