Rapporti
Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 13Fedlex · Rapporto esplicativo
sito va realizzato unicamente se in caso di elevate energie potrebbe verificarsi l’attivazione di parti dell’impianto, delle pareti oppure dell’aria. È quindi possibile raffreddare gli impianti per tomoterapia attraverso l’afflusso di aria come richiesto dal fabbricante. Dev’essere verificata periodicamente anche la funzionalità degli impianti. Dagli audit è emerso che finora nella maggior parte dei casi tali controlli non sono stati effettuati.
I requisiti relativi al rispetto dell’ordinanza contro l’inquinamento atmosferico, in particolare riguardo alla concentrazione di ozono (capoverso 7 vigente), sono abrogati in quanto non attinenti alla radioprotezione.
Art. 6 Acceleratore
Il contenuto del vigente articolo 9 «Requisiti per l’esercizio dell’acceleratore» è stato ripreso senza modifiche.
Art. 7 Schermature
Il contenuto del vigente articolo 10 «Schermature richieste» è stato ripreso senza modifiche.
Art. 8 Vincoli per la dose ambientale
Si è proceduto all’adeguamento alle nuove situazioni e categorie di esposizione e ai rispettivi limiti, livelli di riferimento e vincoli. Nel caso di esposizioni pianificate non si parla più di limiti bensì di vincoli, quando il superamento di un valore non dev’essere trattato come un incidente. L'entità della dose ambientale ammessa in una settimana rimane invariata.
I luoghi nei quali nessuno può trattenersi devono essere menzionati esplicitamente nella documentazione di radioprotezione. Questa procedura mira a rendere più comprensibile la documentazione di radioprotezione e a semplificare il controllo dei calcoli.
Art. 9 Documentazione relativa alle misure tecniche edili di radioprotezione
Non è prevista alcuna modifica riguardo alla documentazione di radioprotezione da presentare, a parte il fatto che non va più fornita in duplice copia.
Il perito in radioprotezione è competente per l’esame della documentazione e responsabile della correttezza dei piani e dei calcoli. Da parte sua, l’autorità preposta al rilascio delle licenze verifica la documentazione unicamente a campione, tenendo conto del nuovo sistema graduato in base ai rischi.
La documentazione per il calcolo di cui all’allegato 2 è applicabile ai classici acceleratori lineari. Per impieghi diversi o applicazioni speciali come nel caso della tomoterapia o del cyberknife, il calcolo deve avvenire in considerazione delle basi di calcolo dell’allegato 2, per quanto siano applicabili i singoli punti. Se necessario, le basi di calcolo devono essere modificate di conseguenza.
Art. 10 Controllo dell’esecuzione della costruzione
Il perito in radioprotezione si assume la responsabilità per l’esecuzione della costruzione. Qualora questa diverga dai piani approvati, dev’essere inoltrato un piano di protezione aggiornato all’autorità preposta al rilascio delle licenze.
Sezione 3: Messa in esercizio
Art. 11 Collaudo
L’obbligo di coinvolgere un fisico medico per garantire la qualità nell’ambito della messa in esercizio non concerne il fornitore bensì il titolare della licenza.
È ovvio che nell’ambito del collaudo debbano essere effettuate le regolazioni specifiche, per cui nel capoverso 2 viene stralciata questa precisazione.
Art. 12 Consegna della documentazione dell’impianto e formazione
Il volume e il contenuto della documentazione richiesta rimane invariato. Nell’ordinanza riveduta si distingue tra l’informazione sui dispositivi ai sensi dell’ordinanza relativa ai dispositivi medici (ODmed)2 e i requisiti aggiuntivi per la documentazione conformemente all’allegato 4.