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Consultazione 2014/155: Revisione in materia di radioprotezione · 155 pagine
Fedlex · Rapporto esplicativo · Pagina 50Fedlex · Rapporto esplicativo
1 Parte generale
1.1 Situazione iniziale
Il 1° ottobre 1994 sono entrate in vigore la nuova legge sulla radioprotezione (LRaP) e la relativa ordinanza sulla radioprotezione (ORaP). L’ORaP è ora oggetto di una revisione completa (avamprogetto ORaP: AP-ORaP).
In alcuni settori l’AP-ORaP disciplina solamente gli obiettivi di protezione e delega alle ordinanze dipartimentali la definizione delle disposizioni d’esecuzione tecniche per l'attuazione delle prescrizioni in materia di radioprotezione.
In virtù degli articoli di delega dell’AP-ORaP, la presente versione riveduta dell’«ordinanza concernente la protezione dai sistemi a raggi X per uso medico» (ordinanza sui raggi X, OrX) comprende le prescrizioni esecutive adeguate alla nuova legislazione in materia di radioprotezione per l’impiego di impianti a raggi X per l’esame e il trattamento di pazienti (inclusi gli impianti per la medicina veterinaria).
Questo avamprogetto di ordinanza dipartimentale è stato elaborato da un gruppo di lavoro dell’UFSP, con il coinvolgimento di rappresentanti dell’industria dei raggi X e delle associazioni mediche svizzere. In merito a questioni specifiche si sono consultati esperti, in particolare medici e periti in radioprotezione, ingegneri clinici, fisici medici e assistenti tecnici in radiologia medica.
Il presente avamprogetto si fonda sulle norme internazionali (IEC, ISO ecc.), sulle raccomandazioni di organizzazioni internazionali (AIEA, ICRP, ecc.) e sulla normativa Euratom dell’UE.
1.2 Contenuto della revisione, principali modifiche
La nuova ordinanza disciplina i requisiti e la qualità dell’intera catena della radiografia nei sistemi a raggi X: dalla produzione dei raggi (impianto a raggi X), passando per il ricevitore dell’immagine (pellicola, detettore), l’elaborazione e la visualizzazione dell’immagine (pellicola su negatoscopio, schermo diagnostico) da parte del medico.
L’ordinanza disciplina ora anche i sistemi a raggi X che vengono impiegati per il controllo del posizionamento, la pianificazione e la simulazione nella radio-oncologia.
Il coinvolgimento di fisici medici secondo l’AP-ORaP è precisato per i sistemi a raggi X.
I requisiti per le installazioni tecniche sono adeguati allo stato attuale della tecnica; richiesta di un esposimetro automatico in ambiti di dose medi e forti; indicazione di grandezze dosimetriche per la registrazione della dose per paziente.
Gli allegati sui requisiti per garantire la qualità dei sistemi a raggi X della nuova ordinanza sono scorporati e saranno pubblicati dall’UFSP sotto forma di guide. In tal modo sarà possibile adeguarsi tempestivamente al rapido progresso nel campo della tecnica radiologica.
1.2.1 Articoli e allegati della vigente ordinanza sui raggi X parzialmente o integralmente eli-
minati Misure per la protezione dei pazienti (attuale art. 2)
Il contenuto del capoverso 1 concernente la prescrizione è riformulato e costituisce un articolo a sé stante sulla giustificazione.
Le disposizioni sulle tecniche d’esame nel capoverso 3 sono eliminate poiché l’UFSP pubblicherà guide sulle tecniche d’esame appropriate. La tecnica d’esame da utilizzare è definita nell’articolo «Ottimizzazione di esposizioni mediche» AP-ORaP.
Protezione del personale e di terzi (attuale art. 3)
Il capoverso 5, che definisce i requisiti per gli apparecchi per le indagini al torace su vasta scala, è eliminato senza essere sostituito.